Taxi, ncc: contestati alla Regione Lazio limiti eccessivi
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ricevuto una segnalazione relativamente agli ostacoli posti alla concorrenza dalla legge della Regione Lazio n. 58 del 26 ottobre 1993 in merito alle “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”.
In altre parole, alla Regione Lazio si contestano le limitazioni imposte dalla legge sopra citata e in particolare dall’articolo 5-bis secondo il quale a essere autorizzati a effettuare servizio taxi e noleggio con conducente, per quanto riguarda collegamenti con porti e aeroporti, sono solo i titolari di autorizzazioni rilasciate dal comune di Roma o dai comuni competenti le aree portuali o aeroportuali.
L’AGCM si è espresso con parere non favorevole sulla vicenda, proponendo alla Regione Lazio un riesame sulla materia che a oggi sarebbe contraria ai “principi comunitari di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi sanciti dagli articoli 56 e 49 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea)”.
La disposizione sembrerebbe, infatti, determinare uno sbarramento all’esercizio del trasporto secondo parametri discriminatori di natura territoriale, limitato solo a titolari di licenza nei comuni segnalati e incidendo negativamente sul livello di concorrenza, da sempre alta nei collegamenti con i porti e gli aeroporti.