Gasolio, rimborso accise: come recuperare quelle del II trimestre 2018
Sono disponibili on line sul sito agenziadogane.gov.it il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel II° trimestre 2018, dal 1° aprile al 30 giugno 2018. Lo comunica l’Agenzia delle Dogane.
Per poter fruire del beneficio in oggetto, le imprese dovranno presentare la dichiarazione, utilizzando il software disponibile sul sito entro il periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 luglio 2018. Per i consumi effettuati tra l’1 aprile ed il 30 giugno 2018 l’importo del credito di imposta rimborsabile è pari a € 214,18 per mille litri di gasolio
(uguale al trimestre precedente).
Si ricorda che possono fruire del credito di imposta le imprese di trasporto merci che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton.; in base alla Legge di Stabilità dell’anno 2016, i veicoli Euro 2 o inferiori non hanno più il credito di imposta sulle accise; i veicoli EURO 0 o inferiori erano stati già esclusi dal beneficio. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale, nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l’impresa deve dichiarare (dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), che il gasolio consumato per cui si richiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiori.
L’Agenzia delle Dogane ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 1° trimestre 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2019. Da tale data decorre il termine per la presentazione della richiesta di rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non utilizzate in compensazione nel mod. F24, da presentarsi, pertanto, entro il 30 giugno 2020.
Tale credito di imposta non rientra nel limite annuale di 250.000 euro quale soglia massima per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta da indicare nel QUADRO RU del modello di dichiarazione dei redditi.
Infine, per la fruizione dell’agevolazione in compensazione con il Modello F24, il Codice tributo da utilizzare è il 6740.