CQC: chiarimenti ministeriali su rinnovo, conversione e corsi
La Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito alcuni aspetti interpretativi ed esecutivi riguardanti la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti professionali.
Il chiarimento si è reso necessario poiché un numero considerevole di conducenti professionali in possesso di titolo di qualificazione CQC conseguita in altro Stato membro dell’UE, o in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo (SEE) o in Svizzera (“CQC estera”), ne ha richiesto la conversione in Italia.
A tal proposito, viene precisato che:
– se un conducente titolare di CQC rilasciata all’estero chiede la conversione in Italia, gli uffici provinciali potranno procedere in tal senso.
– un conducente con residenza in Italia e titolare di patente di guida italiana e di qualificazione CQC estera in corso di validità, può richiedere la patenteCQC italiana.
– un conducente, in caso di patente di guida scaduta, deve prima rinnovarne la validità e poi presentare istanza di rilascio di patenteCQC.
– un conducente con residenza in Italia e titolare di patente di guida rilasciata in uno Stato europeo o SEE, nonché titolare di qualificazione CQC estera in corso di validità, dovrà prima richiedere la conversione della patente e successivamente chiedere il rilascio di patenteCQC.
Inoltre, la CQC di cui si chiede la conversione viene ritirata nel momento del rilascio della patente CQC da parte degli uffici UMC, i quali non dovranno più restituirla ai Paesi che l’hanno emessa e in tutti i casi in cui la richiesta di conversione proviene da un soggetto titolare di patente di guida italiana, il rilascio della patenteCQC è subordinato all’acquisizione di un attestato che dichiari l’acquisizione della residenza nel nuovo Stato che deve essere fornito dall’autorità dello Stato estero che ha rilasciato il titolo da convertire, o da duplicare.
Un altro importante aspetto che viene chiarito riguarda il rilascio di patentiCQC per il trasporto di merci a seguito di frequenza del corso di formazione periodica.
Come noto, il 9 settembre 2016 scadrà un rilevante numero di qualificazioni CQC valide per il trasporto di merci, rilasciate per documentazione.
In previsione del notevole concentramento di domande di rilascio di patentiCQC che saranno presentate agli UMC nelle prossime settimane ed in considerazione del fatto che detti documenti sono necessari agli autisti per svolgere la loro attività professionale, le procedure inerenti al rilascio delle patentiCQC avranno la precedenza sulle altre pratiche.
Infine, viene fatta luce su altri due temi: uno che riguarda la superficie dell’aula in cui si svolgono i corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica, per cui viene fissata una metratura per ciascun allievo; l’altro in cui si esplica che durante le ispezioni di verifica della regolarità dei corsi non è necessaria né la presenza del responsabile del corso, né quella del legale rappresentante del “soggetto erogatore del corso”.
Gloria De Rugeriis