Rfi: le modifiche al Prospetto Informativo della Rete
Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) ha modificato, con propria disposizione del 23 maggio 2011, il Prospetto Informativo della Rete (Pir) nelle parti riguardanti il certificato di sicurezza per le imprese che si affacciano sul mercato ferroviario e le procedure per lo sgombero dell’infrastruttura in caso di guasti ai treni.
Per quanto riguarda il certificato di sicurezza, l’impresa che all’atto della richiesta di tracce per l’orario successivo a quello in vigore non sia già in possesso del certificato (o di un’estensione della validità di questo per altre linee), è tenuta a produrlo entro e non oltre i quattro mesi successivi alla scadenza del termine per la presentazione della richiesta di tracce.
Le imprese che abbiano ottenuto le tracce orarie devono poi presentare il certificato di sicurezza e tutta la documentazione necessaria (licenza, titolo autorizzatorio, certificazione antimafia, parte assicurativa, indirizzi dei propri referenti, etc.) con un anticipo di almeno 45 giorni solari, rispetto alla data di inizio dell’attività, per contratti relativi a un orario di servizio e con un anticipo di 15 giorni per i contratti in corso d’orario.
Il Pir 2010 è stato revisionato da Rfi anche nella parte riguardante la risoluzione del contratto tra impresa ferroviaria (If) e gestore dell’infrastruttura (Gi), che può aver luogo nei seguenti casi: violazione delle norme antimafia (per If); mancato versamento di tre rate mensili dei corrispettivi dovuti a Gi; grave violazione di un qualsiasi obbligo spettante al vettore; violazione degli obblighi circa lo sgombero dell’infrastruttura (per If); revoca della licenza, del certificato di sicurezza o del titolo autorizzatorio di If; modifica della licenza o del certificato tali da non consentire lo svolgimento delle attività di trasporto per le quali il contratto era stato stipulato.
Circa lo sgombero dei binari al di fuori delle stazioni in caso di guasto al treno, il Pir prevede quanto segue. Primo: If che svolge attività di trasporto passeggeri sulla rete Av/Ac deve disporre di almeno un treno di riserva nei nodi di Milano, Firenze e Roma, nonché di almeno una locomotiva diesel negli impianti di Torino, Bologna, Roma e Napoli. Secondo: la disponibilità di treni di riserva si intende garantita anche con i mezzi eventualmente in sosta nelle località indicate da Gi. Terzo: i mezzi di soccorso possono essere detenuti dalle varie If anche in forma consorziata. Quarto: Gi può richiedere l’intervento di treni eventualmente in circolazione appartenenti all’If che ha causato l’ingombro. Quinto: un’If estranea alla causa di ingombro è in ogni caso obbligata ad adoperarsi con i propri mezzi di riserva se l’If che ha causato l’ingombro stesso non ottemperi all’ordine di sgombero impartito da Gi. Se l’If estranea all’ingombro rifiuta, dovrà corrispondere a Gi il costo dell’operazione di sgombero maggiorato, a titolo di penale, del 100%. Infine, ove per liberare i binari fosse necessario utilizzare mezzi particolari (carri gru, carri soccorso, etc.) per ripristinare al più presto il servizio, il Gi può richiedere anche l’intervento di terzi che non siano imprese ferroviarie.
Vincenzo Foti