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Normativa ATP: i chiarimenti del MIT sul rilascio dei certificati per i mezzi provenienti dall’estero
CAMION

Normativa ATP: i chiarimenti del MIT sul rilascio dei certificati per i mezzi provenienti dall’estero

Ecco le norme per i mezzi destinati al trasporto di derrate deperibili non omologati in Italia

Veronica Concilio
10 Luglio 2024
  • copiato!

Normativa ATP: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare n.18928 del 2 luglio 2024, ha fornito chiarimenti in merito al rilascio dei certificati relativi ai mezzi provenienti dall’estero e non omologati in Italia, destinati al trasporto di derrate deperibili.

Normativa ATP, certificato di conformità

Una nota della circolare chiarisce infatti che mezzi circolanti in un altro Paese e che fanno parte dell’accordo ATP dovranno essere accompagnati da  documenti che permettano all’autorità competente del Paese dove il veicolo viene registrato  di rilasciare un certificato di conformità.

I documenti necessari 

Questi i documenti idonei al rilascio di certificato di conformità, bisognerà esibire:

  • Il rapporto di prova del mezzo stesso o, nel caso di apparecchiature prodotte in serie, del mezzo di riferimento
  • Certificato di conformità rilasciato dall’Autorità competente del Paese di fabbricazione o, per i mezzi in servizio, il certificato di conformità rilasciato dall’Autorità competente del Paese di immatricolazione del mezzo. Questo certificato sarà trattato come provvisorio, se necessario, con una validità massima di sei mesi. Per i mezzi a temperatura multipla e a scomparti multipli, dovrà essere presentata anche la dichiarazione di conformità
  • Nel caso di mezzi prodotti in serie, la specifica tecnica del mezzo da certificare, rilasciata dal fabbricante del mezzo o dal suo rappresentante debitamente accreditato (questa specifica deve riguardare gli stessi elementi delle pagine descrittive del mezzo che compaiono nel rapporto di prova e deve essere redatta in almeno una delle lingue ufficiali). Per mezzi a più temperature e a più scomparti anche un foglio di calcolo basato sul metodo iterativo.

Le indicazioni per i mezzi trasferiti

Nel caso di un mezzo trasferito dopo il suo utilizzo, lo stesso può essere sottoposto a un’ispezione visiva per confermarne l’identità prima che l’Autorità competente del Paese, in cui deve essere registrato o immatricolato, rilasci un certificato di conformità.

In particolare, la circolare  individua due casi specifici:

Mezzo di trasporto di nuova costruzione trasferito prima di essere immesso in servizio

Prima di essere immesso in servizio, ai fini del rilascio del certificato di conformità della normativa ATP, il mezzo dovrà essere accompagnato dai seguenti documenti:

  • attestato ATP ai sensi dell’Allegato 1, Appendice 3 dell’accordo ATP, rilasciato dall’Autorità competente del Paese in cui il mezzo è prodotto. Questo attestato è da considerarsi come provvisorio con validità, nelle more del rilascio di un nuovo attestato, al massimo per sei mesi;
  • verbale di prova del mezzo di trasporto rilasciato da una Stazione di prova ATP riconosciuta dal Paese aderente all’Accordo ATP censita nel portale istituzionale dell’UNECE nel quale il mezzo è stato costruito. Nel caso in cui il mezzo di trasporto sia costruito con riferimento a un prototipo è necessaria la dichiarazione resa dal costruttore o da un suo rappresentante circa le caratteristiche tecniche del mezzo di cui si chiede l’immatricolazione o la registrazione. Per mezzi a più temperature e a più scomparti è sufficiente anche un foglio di calcolo.

Mezzo di trasporto trasferito dopo essere stato immesso in servizio

In questo caso si applica il procedimento previsto per i mezzi di nuova costruzione ed è necessario un esame visivo da parte di un Esperto ATP o di una Stazione di Prova italiana condotta secondo i punti 5.1 e 5.2 dell’appendice 2 dell’allegato 1 dell’Accordo ATP.

A seguito di tale esame viene rilasciato un apposito nulla osta. Per i veicoli immessi in servizio da più di nove anni l’esame visivo deve essere effettuato presso una Stazione di Prova dell’Amministrazione o autorizzata dalla stessa; la validità dell’attestato è comunque quella originaria.

Legalizzazione delle firme, quando è necessaria

Nel caso in cui il mezzo di trasporto di derrate deperibili provenga, invece, da un Paese che è parte contraente l’Accordo ATP, ma da ambiti extra-europei, affinché l’attestato prodotto dalle competenti Autorità del Paese extra europeo di provenienza possa ritenersi valido è necessario provvedere alla legalizzazione delle firme così come sancito dagli accordi internazionali vigenti.

La procedura di legalizzazione delle firme contenute in atti compilati all’estero da Autorità straniere può essere effettuata dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane nello Stato di formazione del documento stesso (art. 33 del DPR n. 445/2000). In alternativa, il procedimento di legalizzazione può essere effettuato in forma semplificata con l’Apostille, mediante attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale (o funzionario) che ha sottoscritto l’atto, e dell’autenticità del suo sigillo o timbro. Quest’ultima modalità è, però, attuabile esclusivamente tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

Normativa ATP, i verbali di prova

La circolare  ribadisce che il rilascio o il rinnovo degli attestati ATP per tutti i mezzi di trasporto immatricolati o registrati in Italia, è subordinato alla sussistenza di verbali rilasciati da Stazioni di prova nazionali o dagli Esperti operanti in ambito nazionale, escludendo, pertanto, il rinnovo di attestati ATP di veicoli – con targa nazionale – basati su verbali di prova rilasciati da Stazioni di prova o Esperti esteri.

La nota inoltre, inoltre, specifica che i veicoli dotati di certificati di conformità ATP rilasciati all’estero subiranno la procedura di nazionalizzazione, condotta anche in assenza della targhetta degli esperti sul veicolo poiché all’estero tale obbligo non sussiste. L’Accordo ATP, infatti, prevede esclusivamente l’apposizione della targhetta di identificazione del costruttore della cassa e quella di identificazione del costruttore del gruppo frigorifero.

Il rinnovo ATP per i mezzi privi di targhette di omologazione dei gruppi frigo

Per i mezzi di trasporto importati da Paesi aderenti all’Accordo ATP  che non presentano la targhetta di omologazione sul gruppo frigorifero, si utilizzeranno i dati reperibili sulla documentazione che accompagna il mezzo ai fini del rinnovo della normativa. Nel caso di richiesta di rinnovo dell’attestato di un veicolo di provenienza estera in scadenza,  si applicherà la procedura in uso per i gruppi frigoriferi omologati senza l’apposizione della suddetta targhetta.

Declassamento e riclassificazione dei mezzi 

Si stabilisce inoltre che, qualora il veicolo sia sottoposto a prove e queste rilevino una insufficienza insanabile della carrozzeria e/o del gruppo di raffreddamento, l’esperto deve redigere un verbale con esito negativo e darne comunicazione all’U.M.C. competente in base alla sede del locale di prova.

Nel caso in cui non si superi la prova per un’inefficienza sanabile della carrozzeria o del sistema di raffreddamento, escludendo interventi strutturali, il mezzo di trasporto può essere ripresentato allo stesso esperto o presso una stazione di prova ATP, entro un mese dalla prova negativa, previa nuova prenotazione. Sul verbale della nuova prova dovranno essere riportati, in caso di esito positivo, gli interventi effettuati.

 

 

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