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Ue: nuovo regolamento per i passeggeri di autobus e pullman
CAMION

Ue: nuovo regolamento per i passeggeri di autobus e pullman

Redazione T-I
15 Febbraio 2011

Il Parlamento europeo ha adottato quest’oggi in plenaria, con 504 voti a favore, 63 contrari e 89 astenuti, l’atteso regolamento sui diritti dei passeggeri di autobus e pullman. Obiettivo principale del regolamento è quello di garantire ai passeggeri di servizi di autobus e pullman, per tragitti di distanza superiore a 250 km, gli stessi diritti dei passeggeri di altri mezzi di trasporto (aerei, ferroviari e via mare), in particolare per quanto riguarda gli indennizzi per i ritardi o per i danneggiamenti dei bagagli. In caso di decesso o lesioni ai passeggeri, nonché di perdita o danneggiamento del bagaglio a causa di incidenti verificatisi per colpa o negligenza dell’impresa di trasporto, il regolamento prevede la responsabilità del vettore per rimborsi e indennità per un valore minimo di 220.000 Euro per passeggero e 1.200 Euro per bagaglio. Nell’ipotesi di danni arrecati a passeggeri con mobilità a ridotta su sedie a rotelle, la responsabilità del vettore è pari all’intero valore del danno subito. Il vettore, in ogni caso, sarà tenuto a fornire assistenza ai passeggeri in termini di offerta di bevande, pasti, abiti e, ove necessario, di un alloggio dal costo sino a 80 Euro a notte per un massimo di due notti. Il regolamento prevede un trattamento non discriminatorio ed assistenza specifica senza costi aggiuntivi (e.g., presso terminali designati dagli Stati membri e nel corso del viaggio, previa comunicazione della necessità di assistenza) per i passeggeri con disabilità, nei confronti dei quali il servizio di trasporto su autobus e pullman non può essere rifiutato se non per ragioni di sicurezza; la perdita o il danneggiamento delle sedie a rotelle o, in via generale, delle attrezzature di assistenza devono essere risarciti. In caso di cancellazione o di ritardo superiore a 2 ore, o nell’ipotesi di overbooking, l’impresa di trasporto deve offrire ai passeggeri la possibilità di continuare il viaggio scegliendo tra soluzioni di viaggio alternative o il rimborso del biglietto; in mancanza , i passeggeri avranno diritto ad un risarcimento pari a metà del prezzo del biglietto acquistato, oltre al rimborso dello stesso. In caso di cancellazione di un viaggio di durata superiore a 3 ore o di ritardo alla partenza superiore a 90 minuti, il vettore è tenuto a fornire altresì assistenza ai propri passeggeri in termini di ristoro (bevande e snack) e di alloggio nei limiti del costo di 80 Euro per notte, per singolo passeggero, per un massimo di due notti (l’obbligo di provvedere ad un alloggio per i propri passeggeri non è previsto in caso di cancellazioni o ritardi dovuti ad avverse condizioni atmosferiche o a disastri naturali). Indipendentemente dal ritardo accumulato, i passeggeri avranno diritto ad essere informati sulla situazione del loro viaggio al più tardi 30 minuti dopo l’ora prestabilita per la partenza e, ove possibile, anche tramite mezzi di comunicazione elettronica (e.g., SMS). Tali diritti previsti per i passeggeri per la continuazione del proprio viaggio, la scelta di soluzioni alternative o per il rimborso del proprio biglietto in caso di cancellazioni o ritardi non si applicano ai passeggeri in possesso di biglietti “aperti”, nella circostanza in cui l’ora di partenza non viene specificata. I nuovi obblighi per le imprese di trasporto su autobus e pullman non implicano l’adozione di alcun ulteriore equipaggiamento tecnico né a bordo né nelle stazioni di servizio. Le nuove norme saranno efficaci decorsi due anni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


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