Autotrasporto, tempi di pagamento: nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare in cui vengono illustrate le modalità operative per l’applicazione delle sanzioni previste in caso di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce per le violazioni dell’83bis. Si tratta in particolare delle sanzioni legate ai tempi di pagamento (60 giorni senza interessi, 90 giorni con interessi) e la mancata corresponsione del differenziale sul costo del gasolio.Le sanzioni individuate nell’articolo 83-bis consistono nell’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.L’Agenzia delle Entrate è l’autorità competente all’applicazione della sanzione dell’esclusione dei benefici fiscali.Esiste la possibilità di attivare due distinti procedimenti sanzionatori. Il primo si realizza a seguito della constatazione delle violazioni e consiste nell’applicazione della sanzione della esclusione per il periodo di sei mesi dall’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi e dall’esclusione per un anno dai benefici fiscali finanziari e contributivi.Il secondo è attivabile solamente nel caso di concreto utilizzo di benefici fiscali. In questo caso, l’amministrazione competente per il singolo beneficio attiverà i procedimenti di imposizioni delle sanzioni fiscali “irrogando la specifica sanzione di natura tributaria prevista per la fruizione indebita del beneficio”.I provvedimenti di applicazione della sanzione amministrativa saranno emessi dal Direttore Regionale (o dal Direttore Provinciale di Trento e Bolzano) competente in base al domicilio fiscale del soggetto responsabile della violazione sanzionata.L’Agenzia precisa che il contribuente sanzionato, entro sessanta giorni dalla notificazione della sanzione, potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. In alternativa al ricorso giurisdizionale potrà essere proposto, per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua notifica.