Autotrasporto: nuovi chiarimenti sui tempi di guida e di riposo
Con una circolare del 1° giugno il ministero dell’Interno fornisce alcuni chiarimenti circa le modalità di registrazione dei periodi di guida e di riposo degli autotrasportatori. In una nota l’Anita sottolinea alcune delle novità contenute nel provvedimento. Il conducente che si allontana dal veicolo ha l’obbligo di registrare lo spostamento a mano o mediante registrazione automatica, anche quando si allontana dal veicolo portando con sé il foglio di registrazione o la carta tachigrafica. Nel caso in cui si renda necessario spostare il veicolo per cause di forza maggiore (ordini specifici da parte delle autorità o “circostanze straordinarie”), il conducente può interrompere il riposo senza incorrere in alcuna sanzione. E’ necessario comunque indicare a mano o sul dispositivo digitale il motivo che ha portato all’interruzione della pausa o del riposo, avendo cura di far vistare il documento da parte dell’autorità di polizia eventualmente coinvolta.In ragione della maggiore sensibilità di registrazione dei dati da parte dei tachigrafi digitali, la Commissione europea è del parere che nei confronti dei conducenti che si servono di tali dispositivi, sia necessaria una maggiore tolleranza da parte degli organi di controllo. Ciò al fine di garantire parità di trattamento indipendentemente dallo strumento di registrazione utilizzato, considerato che il conducente che guida un veicolo dotato di tachigrafo digitale ha un maggiore numero di registrazioni di periodi di guida rispetto al conducente che guida un veicolo dotato di cronotachigrafo analogico.La circolare stabilisce che nei confronti dei conducenti di veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con ripetute operazioni di carico e scarico, “la tolleranza in questione può essere applicata sottraendo un minuto per ciascuno periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di quattro ore e mezza”.