Autotrasporto: conto alla rovescia per l’azione diretta
Dal 12 agosto 2011 entra in vigore la disposizione sulla cosiddetta “azione diretta”, in cui si prevede che il vettore finale che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza del contratto di trasporto, può agire direttamente per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto. Questi ultimi sono obbligati in solido nei limiti delle prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale.
La disposizione prevede che, qualora il committente del trasporto non paghi al sub vettore il corrispettivo concordato, quest’ultimo potrà rivolgere le sue richieste ad uno qualsiasi dei soggetti che, nella catena del trasporto hanno ordinato quel servizio, i quali restano tutti obbligati in solido nei limiti delle prestazioni ricevute e del corrispettivo pattuito con la propria controparte. Peraltro, trattandosi come detto di un’obbligazione in solido, il sub vettore può richiedere il suo corrispettivo direttamente al primo committente della catena trasportistica, senza dover interpellare gli eventuali, ulteriori, committenti/vettori.