Paratie conducenti autobus: arrivano chiarimenti dal MIT
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha emesso una circolare per chiarire alcuni aspetti amministrativi sull’installazione di paratie negli autobus.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha emesso una circolare per chiarire alcuni aspetti amministrativi per quanto riguarda l’installazione di paratie negli autobus.
Si evidenzia che queste precisazioni sono di natura amministrativa. Non modificano quindi l’ambito di applicazione o le tempistiche del decreto del 17 aprile 2024, relativo ai requisiti tecnici delle protezioni per mezzi TPL utili a garantire la sicurezza e l’isolamento degli autisti da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dei passeggeri.
Installazione paratie conducenti di autobus: i chiarimenti del MIT
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha recentemente diffuso una circolare per fare luce su alcuni aspetti amministrativi riguardanti l‘installazione dei divisori a protezione del conducente sui bus.
Il provvedimento arriva a seguito di alcuni dubbi sorti in merito all’applicazione delle barriere protettive nei mezzi pubblici ai sensi del decreto del 17 aprile 2024.
Come anticipato sopra, si ricorda che queste precisazioni sono di natura strettamente amministrativa; pertanto, non apportano modifiche per quanto riguarda il campo di applicazione del decreto o le tempistiche previste.
Aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico
Uno degli aspetti chiariti dalla circolare riguarda la procedura di aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico.
Il decreto del 17 aprile 2024 aveva infatti contemplato solo i casi in cui la paratia viene installata su veicoli nuovi prima della messa in circolazione (se non provvisti all’origine) o su veicoli già in circolazione (installazione successiva).
Rimanevano quindi incertezze per gli autobus già provvisti di paratie fin dall’omologazione.
Per questi ultimi, il documento del MIT precisa che all’atto dell’immatricolazione non è richiesta una visita e prova ai sensi dell’articolo 75, comma 4 del Codice della strada.
La dicitura sul documento unico
La procedura corretta prevede che l’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) competente debba riportare sul Documento Unico (D.U.) la specifica dicitura: “veicolo allestito con divisorio per il conducente ai sensi del DM 108 del 17 aprile 2024.”
La verifica dei requisiti tecnici
Per quanto riguarda la verifica dei requisiti tecnici previsti dal decreto, questa non avverrà al momento dell’immatricolazione per i veicoli omologati con paratia, ma sarà effettuata in un momento successivo, nello specifico in sede di revisione del veicolo.
Potrebbe interessarti anche: Bus gratis e bonus trasporti, ecco dove: gli incentivi TPL attivi in Italia