Ferrovie: ART, definiti i diritti per gli abbonati Alta Velocità
Sono state adottate oggi, dal Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti, le misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che i passeggeri in possesso di “abbonamenti” possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità.
L’attuale provvedimento tiene conto delle osservazioni pervenute sul precedente schema di atto già posto in consultazione dall’Autorità, il quale definisce il livello minimo di alcuni diritti, che prevedono maggiore informazione, un mercato più trasparente, la definizione di diritti, rimborsi e indennizzi, oltre alle disposizioni valide per tutti i servizi ad Alta Velocità, come segue:
Diritto all’informazione
Informazioni minime che devono essere fornite ai passeggeri, in relazione alle caratteristiche e alle modalità di fruizione degli abbonamenti. L’obiettivo è garantire agli utenti interessati all’acquisto di un abbonamento la disponibilità, prima dell’adesione eventuale all’offerta e per tutta la durata della stessa, di un nucleo essenziale di informazioni sulle caratteristiche e le modalità di fruizione del titolo di viaggio, tali da consentire una scelta commerciale consapevole e informata.
Diritti all’utilizzo degli abbonamenti
È stato stabilito il contenuto minimo dei diritti di cui i passeggeri godono in qualità di titolari dell’abbonamento nella fase di fruizione del titolo di viaggio e per tutta la durata dello stesso. Le novità riguardano acquisto e prenotazioni, smarrimento e duplicato, rimborsi e cancellazioni.
Diritto all’indennizzo per ritardi e soppressioni
I passeggeri titolari di abbonamenti e in possesso di prenotazioni registrate sui sistemi di vendita del gestore del servizio, qualora abbiano subito ritardi o soppressioni di servizio ripetuti durante il periodo di validità dell’abbonamento, hanno diritto a un rimborso, disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1371/2007.
Gli utenti potranno consultare l’informativa completa sui diritti di cui dispongono in forza del provvedimento dell’Autorità, sui rispettivi siti web dei gestori.
Entro il 1° settembre 2016 i gestori dei servizi sono tenuti ad rispettare le misure del presente provvedimento, dandone comunicazione all’Autorità. Dovranno, entro lo stesso termine, adeguare le proprie condizioni generali di trasporto e i propri documenti informativi.
Infine, l’ART invita gestori dei servizi ferroviari ad AV a non emettere multe o sovrapprezzi per la violazione dell’obbligo di prenotazione.
Tali misure entreranno in vigore dopo una breve consultazione che si concluderà il 29 aprile.
Gloria De Rugeriis