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Contratto di lavoro: cambiano le regole nei magazzini
LOGISTICA

Contratto di lavoro: cambiano le regole nei magazzini

Redazione T-I
15 Febbraio 2014

Dopo una lunga trattativa, che ha visto le parti sociali interessate dialogare per diversi mesi, il 13 febbraio 2014 è stato sottoscritto presso il Ministero del Lavoro, tra la Fedit assistita dalla Confetra e le Organizzazioni Sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti un accordo – firmato anche dal Sottosegretario al Lavoro Carlo Dell’Aringa -, che interviene nel settore degli appalti dei magazzini e delle ribalte, individuando linee guida per la realizzazione di un nuovo modello di lavoro per il personale di ribalta.
Ecco i punti individuati dall’accordo, sintetizzati in un comunicato diffuso da Fedit:
– Orario di lavoro. Ferma restando la durata dell’orario di lavoro ordinario in 39 ore settimanali, lo stesso potrà essere distribuito su sei giorni alla settimana (lunedì/sabato) ed essere determinato come media su un arco temporale di 6 mesi. Altresì, sempre in un’ottica di maggiore flessibilità, e superando il tetto rigido delle 8 ore giornaliere, la prestazione lavorativa potrà essere articolata con un minimo di 4 ed un massimo di 10 ore giornaliere, con un nastro lavorativo giornaliero non superiore a 13 ore. Dal lato dei costi, le ore di lavoro prestate di sabato, quando rientrano nel normale orario di lavoro settimanale, non subiranno alcuna maggiorazione. Altresì, le 40 ore di permesso retribuito, di cui all’art. 9 del CCNL di settore e le 4 giornate di ex festività verranno sostituite con diverse modalità di pagamento che saranno definite nell’ambito degli accordi aziendali, che istituiscano un Premio di Risultato, ovvero attraverso la definizione di diverse modalità di fruizione.
– Part Time. Si potrà negoziare una nuova modalità di rapporto di lavoro a tempo parziale, con una durata minima della prestazione ordinaria di 16 ore settimanali (in luogo delle 20 previste dal CCNL), con una prestazione minima di 4 ore giornaliere consecutive. Ferma restando l’applicazione delle clausole elastiche e flessibili (ossia quelle che consentono la variazione della collocazione temporale ovvero variazioni in aumento della prestazione lavorativa inizialmente pattuita), le stesse non potranno essere più disdettate, diversamente da quanto prevede il nostro CCNL, se non previo accordo scritto tra azienda e lavoratore.
La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonchè la modifica della collocazione della stessa, in virtù di tali clausole elastiche/flessibili, dovrà essere comunicata al lavoratore con un preavviso di almeno 11 ore prima della prestazione lavorativa (rispetto ai 7 giorni di calendario che prevede il nostro CCNL). Altresì, le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche potranno superare in ogni anno solare il limite complessivo procapite del 20% della prestazione concordata, con un massimo da definirsi a livello aziendale.
– Reperibilità. I lavoratori destinatari delle presenti linee guida sono tenuti ad essere reperibili in ore non lavorative per sopperire ad esigenze aziendali, secondo modalità da definirsi a livello di accordo aziendale. Tali lavoratori non possono rifiutarsi, salvo giustificato impedimento, di rispondere alle chiamate ed i periodi di reperibilità saranno comunicati al lavoratore ad inizio di ogni mese.
– Inquadramento contrattuale. Il personale neo assunto addetto alla movimentazione merci sarà inquadrato, per effetto degli accordi aziendali previsti dalle presenti linee guida, al livello 6°J per quanto riguarda il profilo di “attività manuali di carico e scarico merci- facchino” ed al livello 6° per quanto riguarda il profilo di “facchino qualificato” (in pratica un livello più basso rispetto alle attuali previsioni contrattuali). Il lavoratore, trascorso un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di assunzione, verrà inquadrato nel livello contrattuale di corrispondenza professionale.
– Malattia. Visto che le parti firmatarie il presente accordo riconoscono che i livelli anomali di assenze improvvise e non pianificate sono tra le cause che incidono negativamente sull’organizzazione produttiva, ritengono che a livello aziendale, ove si riscontrasse che le assenze per malattia raggiungono sia a livello individuale che di singola unità produttiva livelli da incidere negativamente sulla normale organizzazione del lavoro, le parti debbano intervenire individuando misure e strumenti finalizzati a ridurre tale fenomeno.
Gli accordi aziendali, da depositarsi presso il costituendo osservatorio in seno all’Ente Bilaterale del settore (Ebilog), sia di stabilizzazione che di internalizzazione del personale di ribalta avranno durata triennale, valendo in ogni caso il principio dell’ultrattività di tali accordi.
“Dopo il rinnovo ad agosto del contratto nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizione – sottolinea la Filt Cgil – si prosegue nel percorso di normalizzazione del settore e per il superamento della precarietà dei rapporti di lavoro. Con l’intesa di oggi e con l’insediamento, sempre presso il Ministero del Lavoro del tavolo sulla logistica, anche alla presenza delle Alleanze delle Cooperative, si avvia un percorso, in cui, dalla piena applicazione del ccnl e attraverso la contrattazione aziendale, si instaurano rapporti di lavoro dipendente e stabile, in un settore come quello delle ribalte e dei magazzini dove la precarietà e lo sfruttamento delle condizioni di lavoro hanno raggiunto livelli allarmanti. Inoltre con l’accordo si stabilisce l’affidamento diretto della committenza ad un solo appaltatore, con contratti della durata di tre anni. Tocca ora alle imprese del settore, rappresentate da Confetra e Fedit, anche applicando l’accordo odierno, misurarsi con un reale e concreto cambiamento nella logistica di magazzini e distributiva, attraverso il rispetto delle regole e la piena applicazione contrattuale”.

  • ccnl

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