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Sconti sulle multe: ecco le regole per l’autotrasporto
CAMION

Sconti sulle multe: ecco le regole per l’autotrasporto

Redazione T-I
28 Agosto 2013
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una circolare che riporta alcune precisazioni per gli autotrasportatori, circa la disposizione relativa allo sconto del 30% sulle multe pagate entro 5 giorni. La disposizione è stata inserita nel “decreto del fare”, il decreto omnibus di 84 articoli su cui il governo Letta punta per il rilancio dell’economia. 

Ecco il testo della circolare diffusa in questi giorni dal Ministero, dedicata al settore dell’autotrasporto.

Si rende noto che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, che ha profondamente modificato ed integrato l’art. 202 del Codice della Strada, introducendo la possibilità di ridurre del 30 per cento le sanzioni amministrative per molteviolazioni del medesimo; ha previsto l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico; ha ridotto la cauzione dovuta dal conducente professionale che nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose commette determinate ‘violazioni; ha deliberato l’emanazione di un decreto interministeriale contenente procedure per la notificazione dei verbalitramite posta elettronica certificata. senza spese per il destinatario; ha apportato modifiche alle norme sull’omologazione e l’abilitazione all’uso dimacchine agricole. Nel trasmettere una copia del testo del citato provvedimento nella versione approvata definitivamente, che entrerà in vigore a seguito della pubblicazione sulla G.U., si forniscono le prime indicazioni applicative, con riserva di eventuali ulteriori precisazioni.
1.Riduzione del 30% della sanzione amministrativa.
L’integrazione del comma 1 dell’art. 202, ha di fatto statuito che, perle violazioni alle norme del Codice della Strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore o l’obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30 per cento, se il pagamento della sanzione è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale. La riduzione in esame deve ritenersi applicabile anche ai casi di pagamento immediato obbligatorio previsti dall’art. 202, comma 2-bis, per le violazioni commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose; nonché dall’art. 207 C.d.S., per il conducente di un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE. ‘È consentita, altresì, nei seguenti casi: – la violazione è stata commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, di cui all’art. 195, comma2-bis; – di pagamento ridotto previsto dall’art. 193, comma 3, C.d.S., applicando l’ulteriore riduzione del 30 per cento sull’importo ottenuto dopo la riduzione ad un quarto, sempre che il pagamento della sanzione così determinata avvenga entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Non si applica, invece:  – alle violazioni della disciplina giuridica della circolazione I stradale, c.d.p complementare, non compresa nel Codice della Strada, salvo che non vi sia in tali norme un espresso rinvio alle disposizioni del titolo VI del C.d.S.- a tutte le violazioni per le quali il pagamento in misura ridotta non è consentito; alle violazioni del Codice della Strada per cui resta la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell’art. 210, comma 3, C.d.S.(4), o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Deve ritenersi ammesso al beneficio chiunque può utilmente ancoraeffettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della presente legge, non essendo trascorsi cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, senza che a tal fine sia necessario effettuare una nuova notifica del verbale.
Per le violazioni contestate o notificate dopo l’entrata in vigore della presente legge, nelle more di una modifica dei modelli dei verbali, dovrà invece indicarsi, quale ulteriore modalità di pagamento, quella in forma agevolata, ridotta del 30 per cento, entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione.
2. Riduzione della cauzione dovuta dal conducente professionale ai sensi dellart.200,comma 2-ter del C.d.S.
Come è noto, l’art. 37 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto nell’ordinamento, per alcune violazioni ritenute importanti in o tema di sicurezza stradale e sociale, un meccanismo di pagamentoimmediato delle relative sanzioni amministrative pecuniarie analogo aquello previsto dall’articolo 207 del C.d.S. per i conducenti dei veicoliimmatricolati all’estero o muniti di targa EE. In sostanza, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167 (in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 percento della massa complessiva a pieno Carico) 174, commi 5, 6 e 7, e 178,commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida dicategoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di» autotrasporto dipersone o cose, il conducente deve effettuare immediatamente, nelle manidell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dal comma 1 dell’articolo 202. Qualora non intenda avvalersi di tale facoltà e voglia farericorso ovvero opposizione al verbale, è tenuto a versare all’agenteaccertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimodella sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In mancanza delpagamento immediato e del versamento della cauzione è disposto il fermoamministrativo del veicolo, presso uno dei soggetti di cui al comma 1 dell‘art. 214-bis, fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e,comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
L’indicazione, a suo tempo, da parte del legislatore, di una sommapari alla metà del massimo, ha generato una disparità di trattamento rispettoall’analoga previsione dell’art.207, Comma Z-bis, che riguarda il conducentedi un veicolo immatricolato in uno Stato membro- dell’Unione europea oaderente all’Accordo sullo spazio economico europeo. Oggi, con la modifica del comma 2-ter dell’art. 202, si è eliminatatale disparità di trattamento, prevedendosi che il conducente professionaleche commetta una delle suddette violazioni e che non si avvalga, perqualsiasi ragione, della facoltà del pagamento in misura ridotta, versiall’organo accertatore, a titolo di cauzione, non più una somma pari allametà del massimo bensì al minimo della sanzione pecuniaria prevista”.
3. Utilizzo di strumenti di pagamento elettronico e notificazione deiverbali tramite posta elettronica certificata
La legge di conversione del decreto legge 21. giugno 2013, n. 69,ha infine affrontato alcune altre importanti questioni in ordine alle quali sifa riserva di riferire.
Si tratta della possibilità, qualora l’agente accertatore sia munito diidonea apparecchiatura, di effettuare immediatamente il pagamentomediante strumenti di pagamento elettronico e in ordine ai quali il Ministrodell’interno, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, dovràpromuovere la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Posteitaliane Spa e con altri intermediari finanziari.
Un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro quattromesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, dovrà stabilire le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata, nei confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della posta medesima, senzaspese per costoro.

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