Investimenti autotrasporto: nuovi fondi per acquistare veicoli, definite le modalità di erogazione
Stabilite le modalità di erogazione degli ulteriori 25,8 milioni di euro che erano stati stanziati con il decreto MIT-MEF del 24 agosto a favore delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi per il rinnovo ecologico del parco veicolare.
Lo ha comunicato l’associazione Anita.
I fondi si affiancano ai 122 milioni previsti dal Decreto Investimenti 2020-2021 ma, diversamente da questi, sono erogabili solo in caso di rottamazione dei veicoli vecchi.
Il provvedimento introduce risorse per la rottamazione di veicoli per il trasporto di merci di classe Euro fino alla IV, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3.5 ton. ed il contestuale per l’acquisto di veicoli di nuova generazione di pari massa (CNG, LNG, ibrido, elettrico, motorizzazione termica). La misura si affianca a quella prevista dal Decreto MIT 12 maggio 2020, il cui stanziamento ammonta a circa 122 milioni di euro per il 2020-2021.
Le risorse disponibili sono destinate nella misura del 50% per ciascuna annualità del biennio 2019-2020 alle seguenti tipologie di interventi:
a) 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione
termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/ elettrico) e elettrica (full electric);
b) 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
L’importo massimo ammissibile dei contributi è stabilito in 550.000 euro per singola impresa e non è cumulabile con altri contributi pubblici per le medesime tipologie di investimento.
I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione, a pena di inammissibilità, devono essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno 3 anni precedenti all’entrata in vigore del Decreto, mentre i veicoli nuovi acquisiti con incentivo ministeriale non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo per 3 anni (fino al 31 dicembre 2023), pena la revoca del contributo erogato.
L’entità dei singoli contributi è ricompresa fra un importo minimo pari ad euro 2.000 ed un importo massimo pari ad euro 20.000. Gli stessi sono definiti in misura crescente in funzione della classe anti inquinamento del veicolo e della sua massa complessiva, come indicato nella tabella che segue.