Green pass per l’autotrasporto merci, ecco i casi in cui è previsto
Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la Certificazione verde Covid-19 (o green pass) sarà obbligatoria nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Lo prevede il decreto legge “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre in modo unanime.
L’autotrasporto era già stato disciplinato recentemente con il il decreto legge n. 211/2021 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” che impone, fino alla cessazione dello stato di emergenza, per l’accesso ai trasporti a lunga percorrenza – treni, navi, aerei, autobus – solo alle persone munite di una delle certificazioni verdi Covid-19.
(In Italia basta aver ricevuto la prima dose da 15 giorni).
La disposizione si applica anche agli autisti degli automezzi adibiti al trasporto di merci che si imbarcano sui traghetti (tranne quelli per l’attraversamento dello stretto di Messina) e sulle navi ro.ro.
I vettori sono tenuti a verificare il rispetto dell’obbligo e le verifiche delle certificazioni verdi devono avvenire secondo le indicazioni del DPCM 17 giugno. La violazione delle disposizioni è sanzionata con una multa tra i 400 e i 1000 euro.