Inail: casi di risarcimento danni per il personale che usa auto propria
Arrivano chiarimenti dall’Inail destinati al personale, in merito alla copertura dei rischi di infortunio e di danneggiamento dell’auto degli organi ispettivi autorizzati all’uso del proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio.
La copertura assicurativa vale limitatamente al tempo necessario per il servizio stesso e in presenza di accertato “nesso di causalità” tra la missione del dipendente e il danno che si è verificato.
Ai fini della copertura assicurativa l’auto utilizzata dai dipendenti, autorizzati all’uso della stessa, deve essere di proprietà del dipendente stesso o del coniuge con cui vige il regime di comunione dei beni o, in caso di separazione dei beni, del coniuge o di altro soggetto con grado di parentela non superiore al primo con il dipendente, con cui sia stato stipulato un contratto di comodato d’uso con data precedente a quella di autorizzazione all’uso dell’autovettura stessa e già in possesso dell’Istituto all’atto dell’autorizzazione. L’auto può essere anche in comproprietà con il coniuge in regime di separazione dei beni o con altri componenti del nucleo familiare che risultano dallo stato di famiglia.
Il risarcimento dei danni è previsto quando ricorrono i seguenti presupposti:
– accertamento da parte dell’Inail che l’incidente è avvenuto per motivi ed in occasione di lavoro (riscontro del foglio di viaggio, ecc.);
– autorizzazione a far uso dell’autovettura di proprietà in epoca anteriore al sinistro;
– eventuali rapporti redatti dal personale di Polizia;
– fatture in originale o in copia autentica delle spese sostenute per la riparazione dell’autovettura;
– dichiarazione da parte del dipendente di non aver ottenuto il risarcimento del danno da alcuna compagnia di assicurazione;
– eventuale indagine ispettiva.
La copertura assicurativa non vale per i danni conseguenti a comportamenti dolosi o gravemente colposi, atti di vandalismo, imperizia nella guida dell’autovettura, quale ad esempio gli urti durante le manovre di parcheggio. Non sono inoltre rimborsabili i danni dovuti alla fisiologica usura del mezzo utilizzato e che solo per caso vengono a manifestarsi in occasione dello svolgimento della missione.
Tali indicazioni valgono per le missioni compiute a decorrere dal 15 giugno 2015.