Autotrasporto, CQC: ecco una circolare riepilogativa del ministero
Con una circolare del 3 aprile, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). Il documento anticipa i contenuti del decreto ministeriale del 20 settembre 2013, che non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In sostanza, vengono raccolte in un unico testo, le diverse disposizioni su quello che riguarda la formazione necessaria per conseguire o rinnovare questo documento. Inoltre, vengono annullate tutte le circolari precedenti sulla materia, in particolare quella del 22 ottobre 2010.
Ecco una sintesi delle principali novità:
– il numero massimo delle ore di assenza potrà superare le 3 attualmente previste ed arrivare sino a 10, con diverse specifiche:
a) fino a 3 ore di assenza, quelle attualmente previste come tetto massimo, non dovrà essere effettuato alcun recupero di lezioni da parte dell’allievo;
b) assenze superiori alle 3 ore e fino a 10 ore: l’allievo, per avere l’attestato di fine corso, indispensabile per ottenere il successivo rinnovo della CQC, dovrà recuperare le assenza entro un mese dalla fine del corso. Tale diposizione sarà già applicabile ai corsi di formazione periodica in svolgimento dopo la emanazione della Circolare;
c) oltre le 10 ore di assenza si conferma la necessità di ripetizione dell’intero corso;
– la circolare limita il numero massimo dei partecipanti ad ogni Corso a 35 persone, mentre sinora potevano essere svolti Corsi anche per più persone, avendo la capienza dell’aula come unico limite;
– è stato previsto che le ore di lezione del sabato, nell’ambito dei Corsi di formazione periodica, possano essere 7 e non 6 come attualmente. I nuovi orari delle lezioni potranno quindi essere dalle ore 8 alle ore 15, in modo da permettere lo svolgimento di un modulo di 7 ore completo in una stessa ed unica giornata e, soprattutto per i conducenti che frequentano i corsi solo nel fine settimana, ciò significherà che il numero di sabati da impegnare passa da 6 a 5;
– la circolare ribadisce che almeno due ore di ogni modulo di 7 ore devono essere impartite in maniera frontale e quindi con la presenza in aula dal docente; le altre 5 possono anche essere svolte in sua assenza, purché l’Ente o l’autoscuola abbiano a disposizione un adeguato supporto multimediale e sia presente in Aula il Responsabile del Corso;
– viene ribadita l’esclusione della formazione a distanza “e-learning”.