ART: audizione del presidente Camanzi al Senato sul riordino del trasporto aereo
Il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), Andrea Camanzi, durante un’audizione svoltasi presso l’8a commissione permanente del Senato Lavori pubblici e Comunicazioni, ha illustrato il documento sul disegno di legge 727 delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo.
La relazione ha affrontato diversi punti programmatici, a partire dalla necessità – ravvisata dall’ART – di rafforzare il programma di monitoraggio volto a migliorare la classificazione degli aeroporti, auspicando che la nuova classificazione implichi un coinvolgimento dell’Autorità in considerazione della conoscenza del mercato. Attenzione è stata riservata anche alla prefigurata costituzione di sistemi aeroportuali per garantire un più razionale ed efficace utilizzo della capacità aeroportuale e la redistribuzione strategica dei flussi di traffico. Auspicio dell’Autorità è che eventuali incentivi alla costituzione di sistemi e reti siano supportati da puntuali e specifiche valutazioni in ordine all’efficienza delle gestioni, al contenimento dei costi, alla trasparenza delle condizioni economiche, al grado di connessione intermodale degli aeroporti interessati e agli impatti sulla qualità e razionalizzazione dei servizi di trasporto. Attenzione è stata posta anche sulla necessità di potenziamento degli interventi finalizzati a garantire l’integrazione di infrastrutture, reti, tariffe e informazioni da rendere agli utenti: il legislatore delegato dovrà necessariamente tener conto dello sviluppo tecnologico che già consente di regolare l’allocazione e l’acquisto di capacità integrata, gestire itinerari intermodali, sincronizzare orari di diverse modalità di trasporto, acquistare schede elettroniche di pagamento e biglietti unificati. In proposito, la delega potrebbe, quindi, disporre in modo esplicito in ordine all’applicazione di tecnologie che favoriscono l’integrazione modale, sia in fase di offerta che in fase di veicolazione della domanda.
Successivamente, la relazione di Camanzi si è soffermata sul problema delle competenze amministrative, sottolineando come l’art. 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge europea 2018) delinei ancora più chiaramente il riparto delle competenze tra ART ed Enac: per l’Autorità, le nuove norme completano l’ambito della titolarità delle funzioni di regolazione economica dalla quale, prima della legge n. 37/2019, erano esclusi gli aeroporti con contratto di programma in deroga (Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano Linate, Milano Malpensa e Venezia); d’altra parte, Enac mantiene le funzioni attinenti alla regolazione tecnica, alla gestione del demanio aeroportuale e alla programmazione economica degli investimenti. È alla luce del nuovo assetto delle attribuzioni che ART intende sviluppare la collaborazione istituzionale con Enac.
Per quanto riguarda gli effetti della regolazione economica dell’Autorità sulle tariffe, sull’andamento del traffico di passeggeri e sugli investimenti negli aeroporti ai quali erano già applicabili i “Modelli ART” elaborati nel 2014, aggiornati nel 2017 e dei quali è ora in corso una complessiva revisione, l’Autorità ribadisce come tali Modelli riflettano il principio dell’orientamento dei diritti aeroportuali ai costi operativi sostenuti dal Gestore, a favore del quale è assicurata una congrua remunerazione degli investimenti.
Per quanto riguarda i piani di investimento, auspicio dell’Autorità è che la legge delega possa prevedere un maggiore coinvolgimento degli utenti aeroportuali nella definizione dei piani e nell’elaborazione degli standard di qualità dei servizi offerti e di tutela ambientale. Più specificamente, mutuando dai principi delineati nella direttiva 2009/12/CE e dalla disciplina nazionale di recepimento, potrebbero essere previsti meccanismi di consultazione degli stakeholders e di ricorso all’Autorità in caso di contestazioni.
Nello stesso contesto, l’Autorità reputa ragionevole che la tariffazione dell’accesso alle infrastrutture aeroportuali possa tener conto anche dei livelli di inquinamento ambientale prodotto dagli aeromobili, ivi compresa la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti. L’eventuale ridefinizione dei diritti aeroportuali alla luce di questa variabile non potrà, evidentemente, prescindere da un’analisi di benchmarking che consenta di individuare le migliori pratiche di differenziazione tariffaria.
Venendo alla materia dei diritti dei passeggeri, l’Autorità individua nella multimodalità la caratteristica che in misura crescente connota la domanda di servizi di mobilità, in virtù della quale i passeggeri richiedono tutele immediate, semplici e coerenti. Questi sviluppi impongono di riconsiderare l’attuale sistema, che è articolato su base verticale e per distinte modalità di trasporto. Conseguentemente, l’Autorità ritiene sia tempo che essa stessa assuma funzioni di garanzia oltre che – come già oggi è – con riferimento al trasporto via ferrovia, bus e mare e vie navigabili interne, anche con riferimento al trasporto aereo, attualmente di competenza dell’Enac.