Norme: il committente corresponsabile col trasportatore per Iva e contributi
Il committente potrà essere chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore del pagamento dell’Iva fatturata in relazione agli appalti di opere o di servizi, fino a due anni dalla cessazione del contratto. Per l’applicazione del regime di sospensione dell’imposta connesso all’utilizzo dei depositi Iva, non sarà necessaria la materiale introduzione dei beni nella struttura, né una giacenza minima. Queste alcune delle più importanti novità in materia di Iva introdotte in sede di conversione del decreto legge numero16/2012, definitivamente approvato dal parlamento e in attesa di pubblicazione in Gazzetta. Sono norme generali, ma che hanno anche impatto sul settore dell’autotrasporto, con un’accresciuta responsabilità Iva del committente. Secondo la Fiap, in particolare, la non applicazione in fattura dei costi minimi di sicurezza costituirebbe “una prova certa di eventuali inadempienze verso gli istituti previdenziali e verso l’erario, del non pagamento di queste somme”. Il Decreto Legge ha cambiato, infatti, la prospettiva della responsabilità solidale del committente rispetto al vettore relativamente al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per gli infortuni, compresa la liquidazione dell’Iva. Tutto questo perché, contrariamente a prima, il committente diventa responsabile, in solido con il vettore e gli eventuali sub vettori, per un lasso che va oltre i due anni dal termine del lavoro, per i versamenti di ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dell’Iva riferita alle fatture attinenti il trasporto stesso. A meno che non dimostra di aver usato tutti i possibili accorgimenti. questo non è facilmente dimostrabile, “quindi – secondo la Cgia di Mestre – il vero problema a carico del committente rimane l’effettiva dimostrabilità del fatto che il mancato versamento dell’Iva e delle ritenute si è verificato pur avendo adottato gli opportuni accorgimenti. Quale sia il mezzo da adottare da parte del committente per non cadere nella responsabilità solidale e per dimostrare di aver messo in pratica tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento, non è molto chiaro. Anche perchè il committente, in un contratto di appalto, dovrebbe richiedere ai propri appaltatori e subappaltatori un documento equipollente al Documento unico di regolarità contributiva previsto per gli obblighi previdenziali. In caso contrario, il committente può essere chiamato a versare l’Iva all’Erario, comunque già pagata al fornitore e delle ritenute Irpef sul reddito da lavoro dei dipendenti altrui”.
Paolo Castiglia