Sblocca-Italia: le modalità di apertura dei cantieri sono state giudicate incostituzionali
Con la sentenza n. 7/2016 (relatore: giudice Giorgio Lattanzi), la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso della Regione Puglia sul decreto “Sblocca-Italia” del 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164,
Dichiarata, quindi, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, nelle parti in cui non si prevede che l’approvazione dei progetti avvenga d’intesa con la Regione interessata (commi 2 e 4); non si prevede che l’approvazione del Piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria avvenga d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni (comma 10-bis, del d.l. n. 133 del 2014); non si prevede il parere della Regione sui contratti di programma tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale (comma 11, del d.l. n. 133 del 2014).