Strumenti tracciabili per gli stipendi, arrivano chiarimenti dall’Ispettorato del Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ritorna sull’obbligo, entrato in vigore lo scorso 1° luglio, per i datori di lavoro di versare le retribuzioni ai lavoratori esclusivamente attraverso sistemi tracciabili, non essendo più ammessa la corresponsione degli stipendi in contanti.
La violazione del divieto di pagamento in contanti riguarda ciascun elemento della retribuzione ed ogni anticipo della stessa e comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, che oscilla da 1.000 a 5.000 euro.
L’INL aveva già chiarito che rientrano tra gli strumenti di pagamento elettronici, oltre a quelli indicati dalla legge (bonifici, assegno bancario o circolare, pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento), anche l’accredito sulla carta di
credito prepagata intestata al lavoratore, nonché i vaglia postali e cambiari.
L’utilizzo di tali strumenti non è obbligatorio per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (es: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.
Per l’indennità di trasferta, in considerazione della natura “mista” della stessa, l’INL ritiene che tali somme debbano essere pagate con strumenti tracciabili, diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso (chiaramente documentato) che hanno natura solo restitutoria.