Caos navigazione nel golfo di Napoli, la Capitaneria chiarisce: misure di tutela Gaiola
L’ordinanza della Capitaneria di Porto ha rallentato i traghetti e le navi per le isole a tutela del Parco della Gaiola
Aumentano di 10 minuti circa i tempi di percorrenza dei trasporti marittimi per le Isole campane, per tutelare il Parco Sommerso della Gaiola. Una notizia che ha inizialmente allarmato gli utenti per come è stata raccontata e che a ben vedere è un atto responsabile e necessario che comporta un cambio di rotta di soli 10 minuti per conservare un patrimonio riconosciuto nel 2012 come Area Marina Protetta e che fonda, giuridicamente, sul Decreto emanato dopo il disastro della Costa Concordia che, come molti ricorderanno, restò incagliata in una secca in prossimità dell’Isola del Giglio.
L’ Ordinanza n°43/2026 in data 21/04/2026 del Capo del Compartimento di Napoli è un atto necessario per la tutela di un’area protetta, quella del Parco Sommerso della Gaiola che conserva nei suoi fondali antichi resti romani e praterie di Poseidonia.
Il clamore derivato dalla notizia dell’allungamento dei tempi di trasporto da e per le Isole, ha indotto la Capitaneria di Porto di Napoli a spiegare le ragioni del provvedimento e soprattutto a sottolineare che i limiti di transito e sosta di navi mercantili superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda nelle acque esterne all’Area Marina Protetta è stato valutato e accordato con tutte le parti in causa.
Aumento dei tempi di percorrenza dei collegamenti per le Isole
L‘ordinanza, rilasciata il 21 aprile dalla Capitaneria di porto di Napoli, che entra in vigore il 4 maggio, impone a navi, traghetti e aliscafi di cambiare la propria rotta per protegge una zona dei resti subacquei. L’Ordinanza fissa, quale misura di carattere generale, una fascia di mare dell’estensione di 2 miglia nautiche (circa 3,7 Km), esterna al perimetro delle Aree Marine Protette, nella quale sono espressamente vietate la navigazione, l’ancoraggio e la sosta di navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda.
Il medesimo Decreto consente all’Autorità Marittima (Capitaneria di Porto – Guardia Costiera) di ridurre tale misura tenendo conto delle caratteristiche morfologiche del territorio costiero, della necessità di garantire la sicurezza della navigazione e quella ambientale, delle esigenze di continuità territoriale.
Le motivazioni dell’Ordinanza per la Gaiola: il Decreto per il disastro della Costa Concordia
Il fondamento dell’Ordinanza 43/2026 è il Decreto Interministeriale datato 2 marzo 2012, meglio noto come Decreto Clini-Passera. Il Decreto è stato emanato successivamente al noto e grave disastro della nave da crociera Costa Concordia presso l’isola del Giglio (gennaio 2012), allo scopo di dettare disposizioni generali per limitare o vietare il transito navi mercantili (con specifiche caratteristiche) per la protezione di aree sensibili e vulnerabili ai rischi del trasporto marittimo e della navigazione nel mare territoriale.
Esso fissa, quale misura di carattere generale, una fascia di mare dell’estensione di 2 miglia nautiche (circa 3,7 Km), esterna al perimetro delle Aree Marine Protette, nella quale sono espressamente vietate la navigazione, l’ancoraggio e la sosta di navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda.
La tutela del Parco Sommerso della Gaiola
Il litorale del Comune di Napoli dell’Area Marina Protetta denominata “Parco sommerso di Gaiola”, fu istituita con Decreto Interministeriale datato 07 agosto 2012. Alla luce di questo decreto e delle rotte dei mezzi navali di linea (traghetti e unità navali veloci) che assicurano la continuità territoriale con le isole minori (Ischia e Procida) che intersecano la predetta area, la Capitaneria di Porto di Napoli ha emanato l’ordinanza n°43/2026, con l’obiettivo di tutelare da un lato il patrimonio ambientale e culturale del Parco della Gaiola e dall’altro di assicurare che i collegamenti marittimi con le isole continuino nel pieno rispetto della prioritaria sicurezza della navigazione e delle esigenze del personale pendolare.
Infatti, precisa ancora il comunicato della Capitaneria di Porto, lo sconfinamento delle unità navali nel perimetro delle acque che delimitano l’Area Marina Protetta mettono a rischio sia la tutela di un’area di grande valore ecosistemico ed ambientale sia l’incolumità dei passeggeri e del personale di bordo, data la vicinanza alla costa e la nota presenza di secche nell’area.
Un provvedimento frutto di un’attenta istruttoria
La Capitaneria sottolinea, inoltre, che l’emanazione del provvedimento in questione, è stata preceduta da un’attenta istruttoria cui hanno partecipato gli armatori maggiormente interessati dal traffico navale della zona di mare in questione.
Nel corso di tale istruttoria, è stato evidenziato, con ampio riconoscimento e condivisione da parte di tutti i soggetti interessati, che il rispetto delle nuove disposizioni emanate comporterà un aumento dei tempi di percorrenza della rotta fra la rada del porto di Napoli e il traverso di Capo Miseno stimato in circa 1 minuto e 30 secondi, navigando alla velocità di 14 nodi (circa 26 Km/h) e dovendo percorrere circa 0,2 miglia nautiche (circa 370 metri) in più rispetto alle rotte di linea finora seguite.
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