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Sciopero aerei, voli cancellati: ecco i diritti dei passeggeri
SCIOPERI

Sciopero aerei, voli cancellati: ecco i diritti dei passeggeri

Ecco cosa fare, come ottenere un nuovo volo, il rimborso del biglietto o delle spese extra sostenute a causa dello sciopero aerei

Marta Bettini
10 Luglio 2023
  • copiato!

I “diritti dei passeggeri”, in caso di sciopero dei voli e aerei cancellati, sono scritti nel Regolamento Europeo 261 del 2004, link.

I passeggeri, in caso di voli cancellati a causa di uno sciopero degli aerei, hanno il diritto a ricevere assistenza da parte della compagnia aerea che ha emesso il biglietto e il diritto al rimborso del biglietto aereo o l’imbarco su volo aereo alternativo.

La compensazione pecuniaria, ovvero il riconoscimento di un valore monetario a titolo di risarcimento, non viene concessa quando la cancellazione dei voli o del biglietto aereo è causata da circostanze eccezionali non imputabili o di responsabilità della compagnia aerea. Lo sciopero aerei fa parte di queste eccezionalità.

Il diritto dei passeggeri di assistenza da parte della compagnia aerea e il diritto a ricevere il rimborso del biglietto aero o l’imbarco su volo alternativo sono specificati all’interno dell’Articolo 9 e 8 del Regolamento 261/2004.

Sintesi dei diritti dei passeggeri

In sintesi quali diritti possono vantare, nei confronti della compagnia aerea, i passeggeri in caso di sciopero aereo e cancellazione dei voli aerei:

  • un nuovo volo aereo alternativo di riprotezione
  • eventuale vitto ed alloggio fino all’arrivo alla destinazione prefissata
  • eventuali spostamenti tra aeroporto e alloggio

Cosa fare quando ci avvisano della cancellazione del volo a causa di sciopero degli aerei

E’ possibile rinunciare al volo aereo alternativo e chiedere quindi il rimborso del volo aereo cancellato attraverso i link presenti nella comunicazione di cancellazione inviata dalla compagnia aerea.

Quando lo spostamento è necessario e non è possibile rinunciare al volo aereo sono disponibili diverse soluzioni:

Se disponibile l’opzione, attraverso i link presenti nella comunicazione di cancellazione del volo aereo inviata dalla compagnia aerea, oppure attraverso mail, SMS, APP, si può richiedere un nuovo volo prima possibile.

Se non è disponibile un volo aereo alternativo, è sconsigliato richiedere immediatamente il rimborso del biglietto aereo, prima di aver trovato in autonomia eventuali voli alternativi, perché una volta richiesto il rimborso del biglietto aereo del volo cancellato, si perde il diritto di assistenza immediata durante la giornata dello sciopero dei voli aerei.

La soluzione migliore è provare a contattare il servizio clienti della compagnia aerea che ha cancellato il volo aereo per sciopero e se ci si trova in aeroporto rivolgersi direttamente al banco della compagnia aerea chiedendo il biglietto per un volo alternativo. 

Se disponibile, la compagnia aerea, proporrà un volo di protezione alternativo, gratuito e in sostituzione al volo cancellato a causa dello sciopero.

Se il volo sostitutivo di protezione non è immediato o addirittura disponibile dal giorno successivo, rispetto al biglietto cancellato a causa dello sciopero aereo, le spese extra da sostenere prima della partenza entrano a far parte del dovere di assistenza della compagnia aerea.

Ad esempio: l’albergo dove passare una o più notti fino al giorno del volo aereo di riprotezione, i pasti consumati fuori e gli spostamenti dall’aeroporto all’hotel o viceversa.

Cosa fare se la compagnia aerea non è raggiungibile o non fornisce assistenza

Il passeggero può acquistare un volo aereo alternativo, provvedere al proprio hotel e ai propri pasti, sostenere i costi degli spostamenti tra hotel e aeroporto e successivamente fare un resoconto con fatture, ricevute fiscali e scontrini alla compagnia aerea per ottenere il rimborso.

Tutte queste spese extra, sostenute dal viaggiatore, fino all’arrivo alla destinazione prevista possono essere addebitate anche successivamente alla compagnia aerea che ha cancellato il volo aereo a causa dello sciopero.

Non esiste un massimale di spesa stabilito dal Regolamento Europeo 261/2004 ma vige la regola del “buonsenso”, in quest’ottica non è consigliabile eccedere inutilmente con le spese extra, onde evitare di vedersi negato il rimborso o riceverne solo una parte.

Le spese extra sono esclusivamente legate al dovere di assistenza, quindi, non sono rimborsabili i costi per beni o servizi non utilizzati o non goduti a causa della cancellazione del volo per sciopero aerei.

Di seguito una sintesi del Regolamento

(consultabile al link)

Qual’è l’obiettivo del regolamento?

Esso punta a garantire un elevato livello di protezione istituendo regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Punti chiave 

Il presente regolamento si applica:

  • ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di un paese dell’UE soggetto ai trattati dell’UE; e
  • ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo verso un aeroporto situato nel territorio di un paese dell’UE soggetto alle disposizioni dei trattati se il volo è operato da un vettore comunitario.

A condizione che i passeggeri dispongano di una prenotazione confermata per il volo in questione e si presentino all’accettazione, tranne in caso di cancellazione, all’ora precedentemente indicata oppure, qualora non sia indicata l’ora, al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata. Il regolamento riconosce una serie di diritti ai passeggeri nelle seguenti situazioni:

  • in caso di negato imbarco contro la loro volontà;
  • in caso di volo in ritardo;
  • in caso di cancellazione del volo;

Non si applica a passeggeri che viaggiano:

  • gratuitamente, o
  • a una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico.

Cancellazione

In caso di cancellazione del volo, i passeggeri interessati devono ricevere:

  • ad assistenza (pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione, possibilità di effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica);
  • al rimborso del biglietto entro sette giorni o a un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale o a un volo alternativo verso la destinazione finale;
  • a un risarcimento fissato a:
  • 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 km,
  • 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie di oltre 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree tra 1 500 e 3 500 km,
  • 600 EUR per tutte le tratte aeree che non rientrano nei due punti precedenti.

Compensazione

La compensazione pecuniaria deve essere pagata se il passeggero non è stato informato della cancellazione con sufficiente anticipo. Tuttavia, non deve essere pagata se il vettore può dimostrare che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Sistemazione in classe superiore o inferiore

Se un vettore aereo sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, il passeggero è rimborsato entro sette giorni secondo le seguenti modalità:

  • il 30 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km;
  • il 50 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km, esclusi i collegamenti fra il territorio europeo dei paesi dell’UE e i dipartimenti francesi d’oltre mare, e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km;
  • il 75 % del prezzo per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), compresi i collegamenti fra il territorio europeo dei paesi dell’UE e i dipartimenti francesi d’oltremare.
  • Disagi passeggeri
  • sciopero aerei
  • sciopero trasporti
  • voli

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