Distacco a catena: chiarimenti dall’Ispettorato del Lavoro
l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in materia di distacco transnazionale dei lavoratori. Lo ha comunicato la Fedit.
Le principali novità riguardano la previsione di una disciplina specifica per le ipotesi di doppi distacchi o distacchi a catena di lavoratori somministrati, un rafforzamento delle tutele per i lavoratori distaccati anche di lunga durata.
Inoltre, l’INL segnala le novità introdotte in riferimento alle nuove fattispecie di illecito che presidiano il corretto adempimento degli obblighi informativi e amministrativi relativi al distacco a catena.
Distacco a catena in ingresso
Nel caso in cui i lavoratori somministrati vengano impiegati in Italia su richiesta di una impresa utilizzatrice avente sede in uno Stato membro diverso dall’Italia che intrattiene il rapporto commerciale con l’agenzia di somministrazione avente sede nello stesso paese della utilizzatrice o in altro stato membro, è necessario che si realizzino i seguenti requisiti:
- il distacco deve originare necessariamente da una prestazione di servizi di somministrazione di lavoro (primo anello della catena);
- l’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice possono aver sede presso lo stesso Stato membro o in Stati membri differenti, in ogni caso diversi dall’Italia;
- il rapporto commerciale in virtù del quale il lavoratore fa il proprio ingresso in Italia (secondo anello della catena) non può essere una somministrazione di manodopera, ma deve trattarsi di un rapporto commerciale di diversa natura, rientrante nella più vasta accezione di prestazione transnazionale di servizi che può consistere, ad esempio, in un contratto di appalto/subappalto oppure in un distacco infragruppo o presso filiale dell’impresa utilizzatrice, con sede in Italia.
Distacco a catena in uscita
Si realizza un distacco a catena in uscita dall’Italia in cui l’impresa con sede in Italia, utilizzatrice di lavoratori somministrati da agenzia stabilita in uno Stato membro, invia gli stessi presso un terzo e differente Stato membro in esecuzione di una prestazione di servizi che, anche in tal caso, non può consistere in un ulteriore contratto commerciale di somministrazione di lavoro.
Ai distacchi in uscita si applica la normativa del paese in cui la prestazione lavorativa è resa. Laddove, nel corso di una attività di vigilanza, si rilevi la violazione del divieto della “doppia somministrazione” si dovrà informare della circostanza l’autorità competente del paese presso il quale il lavoratore risulta inviato, ai fini della verifica della natura fraudolenta o meno del distacco.