Importazione merci e dogana, esenzione CBAM fino a 50 tonnellate annue
I dettagli del nuovo Regolamento (UE) 2025/2083
Il nuovo Regolamento (UE) 2025/2083 introduce un’esenzione CBAM fino a 50 tonnellate annue per le importazioni di merci e semplifica gli obblighi doganali.
Il CBAM, meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere, cambia con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/2083, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
La riforma introduce importanti novità per la dogana e per chi gestisce importazioni di merci soggette al sistema, con una nuova esenzione fino a 50 tonnellate annue e procedure semplificate per i dichiaranti CBAM.
Cosa cambia con il Regolamento (UE) 2025/2083
Il nuovo regolamento, firmato da Parlamento Europeo e Consiglio e annunciato dalla Commissione Europea il 20 ottobre 2025, rappresenta l’ultimo passo del processo legislativo sul CBAM.
Le modifiche mirano a semplificare la gestione doganale delle importazioni e a ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese, mantenendo però inalterata l’efficacia ambientale del meccanismo.
Consulta il nuovo Regolamento (UE) 2025/2083
CBAM: un meccanismo doganale per le importazioni di merci
Il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) è uno strumento doganale e ambientale destinato a evitare il carbon leakage, cioè lo spostamento della produzione verso Paesi extra UE con standard ambientali più bassi.
Chi importa merci come acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità deve rendicontare le emissioni di CO₂ incorporate e acquistare certificati CBAM, in modo da allineare il prezzo del carbonio a quello pagato dai produttori europei sotto il sistema ETS.
Esenzione fino a 50 tonnellate annue per le piccole importazioni
La principale novità introdotta dal Regolamento (UE) 2025/2083 è la soglia di esenzione di 50 tonnellate annue. Le imprese che importano meno di 50 tonnellate complessive di merci CBAM in un anno saranno esenti dagli obblighi di dichiarazione e dai costi dei certificati.
Secondo la Commissione Europea, la misura alleggerirà gli adempimenti di circa 182.000 importatori. Si tratta in gran parte PMI e operatori individuali, mantenendo comunque la copertura di oltre il 99% delle emissioni totali nel perimetro CBAM.
Si tratta quindi di una semplificazione doganale sostanziale, che permetterà agli operatori di ridurre costi e burocrazia.
Nuove regole doganali per i dichiaranti CBAM
Il regolamento chiarisce che il dichiarante CBAM è chi presenta la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.
Quando l’importatore non è stabilito nell’Unione Europea, la dichiarazione può essere presentata da un rappresentante doganale indiretto, che diventa a tutti gli effetti dichiarante CBAM autorizzato.
Tra le semplificazioni principali:
- Autorizzazione preventiva per i dichiaranti che superano la soglia delle 50 tonnellate.
- Facoltà per le dogane di sospendere l’importazione finché l’autorizzazione non è rilasciata.
- Riduzione degli oneri di conformità e dei costi di compliance.
- Coordinamento diretto tra le autorità doganali nazionali e il registro CBAM europeo per tracciare i dati delle importazioni.
Queste misure rendono il CBAM più gestibile e coerente con le esigenze operative delle dogane europee.
Dal 2027 prezzi del carbonio predefiniti per i Paesi terzi
A partire dal 2027, la Commissione Europea potrà stabilire nel registro CBAM dei prezzi del carbonio di riferimento per i Paesi terzi che applicano già un sistema di carbon pricing.
In questo modo verranno armonizzati i calcoli delle emissioni e garantita una maggiore equità tra mercati, semplificando ulteriormente il lavoro degli importatori e delle autorità doganali.
Un CBAM più semplice e più equo
Con il Regolamento (UE) 2025/2083, l’Unione Europea compie un passo concreto verso un CBAM più proporzionato, capace di bilanciare efficienza ambientale e semplicità amministrativa. Le dogane avranno un ruolo centrale nella gestione delle soglie e nel controllo delle dichiarazioni. Gli importatori potranno operare con maggiore prevedibilità e minori adempimenti.
Il meccanismo continuerà a coprire la quasi totalità delle emissioni legate alle importazioni di merci ad alta intensità di carbonio, garantendo la coerenza del sistema con gli obiettivi climatici europei e la neutralità concorrenziale tra imprese europee e non europee.
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