Gasolio e HVO: rimborso accise autotrasporto dal 1 gennaio 2026
Domande dal 1° gennaio al 2 febbraio 2026 come da nota ADM
Rimborso accise autotrasporto su gasolio e HVO per il quarto trimestre 2025 dal 1° gennaio entro il 2 febbraio 2026.
Le imprese di autotrasporto merci possono presentare la dichiarazione dal 1° gennaio al 2 febbraio 2026, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La procedura riguarda i consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2025 e consente il recupero delle accise sui carburanti utilizzati dai mezzi pesanti aventi diritto.
L’Agenzia ha reso disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni, accessibile attraverso il portale istituzionale dedicato ai benefici sul gasolio da autotrazione, come indicato nella Nota ADM n. 846601 del 18 dicembre 2025.
Aumento accise sul gasolio e HVO
Dal 15 maggio 2025, con decreto 14 maggio 2025, l’aliquota normale di accisa sul gasolio è stata incrementata da 617,40 a 632,40 euro per mille litri. Questo aumento non si applica ai biocarburanti HVO ecosostenibili, che continuano a beneficiare di un’aliquota pari a 617,40 euro per mille litri.
Il trattamento agevolato è riconosciuto esclusivamente agli HVO che rispettano le condizioni previste dall’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014. In particolare, devono essere conformi ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001 ed essere prodotti a partire dalle materie prime indicate nell’allegato IX della stessa direttiva.
Rimborso accise autotrasporto: importi riconosciuti
L’importo del rimborso accise autotrasporto varia in base alla tipologia di carburante utilizzato e alle informazioni disponibili fornite dal distributore.
L’Agenzia delle Dogane ha definito tre diverse casistiche operative, ciascuna collegata a uno specifico quadro della dichiarazione.
Per i consumi di gasolio o HVO che non soddisfano le condizioni di ecosostenibilità previste dal d.lgs. n. 43/2025, il rimborso riconosciuto è pari a 229,18 euro per mille litri, con compilazione del Quadro A-1.
Nel caso di HVO ecosostenibile conforme ai requisiti normativi, l’importo scende a 214,18 euro per mille litri, da indicare nel Quadro A-2.
La stessa misura di 214,18 euro per mille litri si applica anche agli HVO per i quali non siano disponibili informazioni sufficienti sul rispetto delle condizioni di sostenibilità. In questa ipotesi, la dichiarazione deve essere compilata nel Quadro A-3.
L’ADM ha chiarito che, in assenza di dati certi forniti dal fornitore, per motivi di tutela fiscale si applica comunque l’aliquota di 617,40 euro per mille litri.
Obbligo di indicazione della targa e modalità di invio
Ai fini della fruizione del rimborso accise autotrasporto, resta obbligatoria l’indicazione della targa del veicolo rifornito nella fattura elettronica, come previsto dalla nota ADM n. 64837 del 7 giugno 2018. L’assenza di questo dato comporta l’esclusione dal beneficio.
Le dichiarazioni devono essere trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI dai soggetti abilitati. In alternativa, è ammessa la presentazione cartacea, accompagnata da supporto informatico, presso l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’impresa. Per le aziende con sede in altri Paesi UE, la competenza territoriale è definita nell’allegato 1 della nota ADM.
Veicoli ammessi e limiti ai consumi per il rimborso accise
Il rimborso accise autotrasporto spetta esclusivamente per i consumi riferiti a veicoli di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate e appartenenti a classi ambientali Euro 5 o superiori. Non sono ammessi al beneficio i consumi relativi a veicoli Euro 4 o inferiori.
È inoltre confermato il limite quantitativo massimo di 1 litro rappresentativo di consumo per ogni chilometro percorso, introdotto dall’articolo 8 del DL n. 124/2019. Dichiarazioni che eccedono tale rapporto non vengono accettate. L’Agenzia sottolinea che le dichiarazioni hanno rilevanza penale.
Utilizzo del credito e rimborso in denaro
Il credito derivante dal rimborso accise autotrasporto può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza rilievi da parte dell’ufficio doganale. Il codice tributo da utilizzare è 6740.
In alternativa, l’impresa può richiedere il rimborso in denaro. In caso di compensazione, non si applicano limiti annuali di importo e l’utilizzo è consentito fino alla fine dell’anno successivo a quello di maturazione del credito. Le eventuali eccedenze non compensate devono essere richieste a rimborso entro i sei mesi successivi.
Riferimenti normativi rimborso accise
Tutte le disposizioni operative e gli importi indicati derivano dalla Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 846601 del 18 dicembre 2025, comprensiva dell’elenco degli uffici doganali competenti per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea.
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