Confetra, soddisfazione per la corretta applicazione IVA delle imprese di spedizione
La non imponibilità si applicherà anche alle imprese di spedizione subfornitrici
Confetra, Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica, esprime soddisfazione per la corretta interpretazione dell’articolo 9 del DPR IVA, che stabilisce come applicare quest’ultima in determinate situazioni.
Il Consiglio dei Ministri infatti, nella seduta del 22 luglio 2025, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e IVA.
Tra gli interventi accolti figura una richiesta di particolare rilievo avanzata da Confetra relativa alla corretta applicazione del regime di non imponibilità IVA per i servizi internazionali, disciplinato dall’art. 9, comma 3, del DPR n. 633/1972.
Cosa chiarisce il nuovo testo
Ora, il nuovo testo chiarisce che il regime di non imponibilità IVA per i servizi internazionali di trasporto si applica anche alle imprese di spedizione che operano come subfornitori, ovvero agli spedizionieri che intervengono nella catena logistica su incarico di altri spedizionieri.
Il presidente di Confetra, Carlo De Ruvo (nella foto), ha dichiarato: “Negli ultimi anni, a seguito della modifica normativa del 2021 e delle successive interpretazioni restrittive da parte dell’Agenzia delle Entrate numerose imprese di spedizione avevano riscontrato difficoltà operative, dovute all’esclusione della non imponibilità IVA per i trasporti effettuati da vettori incaricati da altri spedizionieri, considerati come subfornitori. Questo approccio impediva l’applicazione del regime agevolato in presenza di operazioni a catena, generando distorsioni e un significativo aumento dei costi per le imprese della logistica”.
Confetra e Fedespedi portavoci delle criticità del settore
“Confetra – prosegue De Ruvo – insieme alla propria federazione di settore Fedespedi, si è fatta portavoce delle criticità del settore, evidenziando al MEF e al Viceministro Leo la necessità di un intervento chiarificatore. Con la nuova formulazione dell’art. 9 del DPR IVA, il Governo ha accolto tali istanze, prevedendo che possano rientrare nel regime di non imponibilità IVA, in linea con l’art. 153 della Direttiva IVA, oltre che i servizi di trasporto resi per conto dell’esportatore, dell’importatore, del titolare del regime di transito o dello spedizioniere, anche quelli effettuati da soggetti intermediari ”.
Un risultato importante per la filiera logistica intera
“Si tratta di un importante risultato per tutta la filiera logistica italiana – conclude il Presidente Confetra – che se confermato dal Parlamento, riconoscerà la complessità operativa delle attività di spedizione internazionale e assicurerà maggiore coerenza con il quadro normativo europeo. Ringraziamo il MEF per l’ascolto e l’impegno dimostrato. Con questa modifica, si ripristina finalmente un’interpretazione più equilibrata e funzionale dell’art. 9, a beneficio della competitività delle imprese italiane attive nel commercio internazionale”.
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