Trasporto merci pericolose ADR: nuova lista controlli e infrazioni su strada
In allegato la nuova lista dettagliata e le date di entrata in vigore
Nuove regole europee per controlli e infrazioni nel trasporto di merci pericolose ADR su strada con la Direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 ottobre 2025.
Questo nuovo atto normativo, che entrerà in vigore il 24 giugno 2026, aggiorna gli allegati I e II della Direttiva (UE) 2022/1999, introducendo una nuova lista di controllo per le ispezioni su strada e un sistema aggiornato di classificazione delle infrazioni.
L’obiettivo è rendere più efficace, trasparente e omogeneo in tutta Europa il sistema di verifica sul trasporto su strada di merci pericolose ADR, garantendo un livello più elevato di sicurezza per persone, ambiente e operatori.
Cosa cambia nel trasporto merci pericolose ADR
La Direttiva (UE) 2025/1801 allinea la normativa europea alle più recenti modifiche dell’Accordo ADR 2023 e alla Direttiva 2008/68/CE, introducendo un modello di controllo più dettagliato e coerente con la realtà operativa del settore.
Le principali novità per il trasporto merci pericolose ADR riguardano:
- Nuova checklist di controllo ADR: l’allegato I della direttiva 2022/1999 è stato completamente riscritto per rendere più chiari i punti di verifica durante le ispezioni su strada.
- Classificazione delle infrazioni aggiornata: l’allegato II distingue ora tra infrazioni di categoria I, II e III, in base alla gravità del rischio.
- Riferimenti diretti alle disposizioni ADR: la checklist cita esplicitamente gli articoli ADR corrispondenti, facilitando il lavoro degli organi di controllo e degli operatori del trasporto.
- Responsabilità lungo tutta la catena logistica: vengono chiariti i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti – dallo speditore al trasportatore, dal caricatore al destinatario, fino al riempitore e all’operatore di cisterna.
La nuova lista di controllo nel trasporto di merci pericolose ADR
Il cuore della direttiva è l’allegato I, che contiene la nuova lista per i controlli su strada. Durante le ispezioni, gli agenti potranno verificare:
- la conformità del veicolo e delle cisterne ADR;
- la presenza e validità dei certificati di omologazione;
- la correttezza delle marcature, etichettature e pannelli arancioni;
- i documenti di trasporto e le istruzioni scritte a bordo;
- la formazione del conducente e la presenza del certificato ADR;
- le condizioni di sicurezza e antincendio, comprese le dotazioni obbligatorie;
- l’eventuale presenza di perdite o danni strutturali ai contenitori.
Tutti questi elementi devono essere conformi alle disposizioni tecniche dell’ADR, e ogni violazione viene classificata in una specifica categoria di rischio.
Categorie di rischio nel trasporto merci pericolose ADR
La nuova classificazione delle infrazioni è suddivisa in tre categorie principali, pensate per armonizzare le sanzioni e i provvedimenti in tutta l’Unione europea.
Categoria I – rischio grave
Riguarda le infrazioni che comportano un rischio elevato di morte, lesioni gravi o danni ambientali significativi.
Esempi tipici:
- trasporto di merci vietate;
- veicoli non omologati o privi di certificazione ADR;
- perdite di sostanze pericolose;
- mancanza totale di segnalazioni o documenti di trasporto;
- conducente privo di certificato ADR.
Tali violazioni comportano misure immediate, come il fermo del veicolo e la sospensione del viaggio.
Categoria II – rischio medio
Include le infrazioni che comportano un rischio per persone o ambiente ma non un pericolo immediato. Esempi: mancanza di estintori funzionanti, attrezzature ADR incomplete, errori nelle marcature o ispezioni scadute.
Di norma si richiede correzione immediata o entro la fine del trasporto.
Categoria III – rischio ridotto
Riguarda violazioni minori o formali, come etichette non conformi nelle dimensioni, documenti presentati in ritardo o assenza temporanea del certificato del conducente.
Le misure correttive possono essere adottate successivamente dall’impresa.
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Obblighi per gli Stati membri e gli operatori ADR
Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 23 giugno 2026 e applicarla dal giorno successivo. Inoltre, ogni anno dovranno inviare alla Commissione europea un rapporto dettagliato sui controlli ADR, indicando il numero di infrazioni rilevate per categoria di rischio.
Per le imprese e i consulenti ADR, questo significa che la documentazione, le procedure interne e la formazione del personale dovranno essere aggiornate in linea con la nuova checklist. È consigliabile rivedere:
- i piani di formazione dei conducenti;
- i registri di controllo e ispezione dei veicoli ADR;
- la presenza e conformità dei dispositivi di sicurezza;
- la corretta gestione della documentazione di trasporto.
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