Trasporti e logistica, reverse charge IVA: istruzioni operative Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate chiarisce il regime transitorio, codici ATECO ammessi e obblighi per l’autotrasporto
Nuove istruzioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate per il reverse charge IVA di trasporti e logistica, con la circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025, che definisce in modo puntuale il regime transitorio opzionale applicabile alle prestazioni di servizi rese nei confronti delle imprese del settore.
La circolare nasce con l’obiettivo di garantire uniformità di comportamento da parte degli uffici fiscali e di chiarire definitivamente l’ambito applicativo del reverse charge IVA nel comparto dei trasporti, della movimentazione merci e della logistica, dopo un articolato percorso normativo sviluppatosi nel corso del 2025.
Norme sul reverse charge IVA nei trasporti e nella logistica
Nel documento di prassi, l’Agenzia ripercorre tutti i passaggi legislativi che hanno condotto all’attuale disciplina, già analizzati in precedenti circolari nel corso dell’anno. Il focus è sul regime transitorio opzionale, introdotto per consentire una gestione graduale dell’inversione contabile IVA in settori caratterizzati da catene di appalto e subappalto particolarmente complesse.
Il principio cardine resta quello del reverse charge IVA, che trasferisce l’obbligo di versamento dell’imposta dal prestatore al committente, riducendo il rischio di evasione e semplificando i controlli nei comparti a maggiore frammentazione operativa.
Codici ATECO ammessi al regime transitorio opzionale
Un passaggio centrale della circolare riguarda l’individuazione delle attività che possono accedere al regime transitorio. L’Agenzia delle Entrate elenca in modo puntuale i codici ATECO delle imprese interessate, chiarendo che l’opzione è riservata a specifici settori della filiera dei trasporti e della logistica.
Rientrano, a titolo esemplificativo, le attività di trasporto ferroviario, stradale, marittimo, costiero e aereo di merci, così come il magazzinaggio, la gestione dei centri di movimentazione merci, la movimentazione vera e propria, i servizi di logistica e le attività postali soggette a obbligo di servizio universale.
Un aspetto rilevante riguarda le catene di subfornitura. Anche i soggetti subappaltanti, quando operano come committenti, possono aderire al regime opzionale solo se svolgono attività riconducibili ai codici ATECO espressamente inclusi nella norma. In assenza di questo requisito, il reverse charge IVA non risulta applicabile.
Reverse charge IVA e imposta non dovuta: chiarimenti sui rimborsi
La circolare dedica un’attenzione specifica ai casi in cui l’IVA risulti non dovuta. Viene richiamato l’articolo 1, comma 62, della legge di bilancio 2025, che disciplina il diritto alla restituzione dell’imposta.
Secondo le indicazioni fornite, la domanda di rimborso può essere presentata esclusivamente dal committente, in base all’articolo 30-ter del Dpr IVA. Il committente, in quanto soggetto tenuto al versamento dell’imposta in nome e per conto del prestatore, può richiedere all’Erario la restituzione della maggiore IVA versata e successivamente disconosciuta a seguito di un accertamento definitivo.
Il diritto al rimborso sussiste solo a condizione che il committente dimostri l’effettivo versamento dell’imposta. Inoltre, la richiesta deve essere presentata entro due anni dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo per avvenuto pagamento, termine che assume rilievo fondamentale nella gestione dei contenziosi fiscali.
Autotrasporto e reverse charge IVA: effetti sul regime trimestrale
Un chiarimento di particolare interesse riguarda le imprese di autotrasporto. L’Agenzia precisa che l’adesione al regime transitorio del reverse charge IVA non comporta il venir meno del regime di annotazione trimestrale dell’IVA, tipico del settore.
Di conseguenza, quando un trasportatore che opera in regime IVA trimestrale aderisce al regime opzionale in qualità di committente, deve comunque rispettare una serie di obblighi operativi ben definiti. Le fatture ricevute vanno registrate nel registro IVA acquisti e confluiscono regolarmente nella liquidazione IVA trimestrale. Parallelamente, l’IVA dovuta deve essere versata in nome e per conto del prestatore tramite modello F24, senza possibilità di compensazione.
Il versamento deve avvenire entro il giorno sedici del mese successivo alla data di emissione della fattura, che coincide con la data di trasmissione allo SDI. Questo aspetto operativo risulta cruciale per evitare irregolarità e sanzioni, soprattutto in un settore già caratterizzato da flussi amministrativi complessi.
Un passaggio chiave per il settore dei trasporti e della logistica
Le nuove istruzioni sul reverse charge IVA nei trasporti e nella logistica rappresentano un passaggio fondamentale per le imprese del comparto. La circolare 14/E fornisce un quadro interpretativo chiaro e dettagliato, riducendo le incertezze applicative e offrendo indicazioni operative utili sia ai committenti sia ai prestatori di servizi.
Per le aziende interessate diventa essenziale verificare con attenzione il proprio codice ATECO, la posizione nella catena di subfornitura e le modalità di gestione dell’IVA, al fine di applicare correttamente il regime transitorio e prevenire contestazioni future.
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