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Tachigrafo e tempi di guida e riposo: modifiche alla gravità delle infrazioni
CAMION

Tachigrafo e tempi di guida e riposo: modifiche alla gravità delle infrazioni

Nel decreto novità per il distacco dei conducenti e la classificazione del rischio delle imprese

Marta Bettini
5 Giugno 2025
  • copiato!

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 21 maggio 2025, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2025, viene ufficializzata la sostituzione dell’Allegato III “Infrazioni” del D.Lgs. 27/2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2020/1057 sul distacco transnazionale dei conducenti e modifica profondamente la classificazione delle infrazioni relative ai tempi di guida e di riposo, oltre che all’utilizzo del tachigrafo.

Parallelamente, il provvedimento contiene disposizioni correttive sul distacco transnazionale dei conducenti, allineandosi alla Direttiva (UE) 2020/1057 e modifica anche il D.Lgs. 144/2008, con impatti diretti sul sistema di classificazione del rischio delle imprese.

Le aziende di autotrasporto devono quindi aggiornare procedure, tachigrafo e formazione degli autisti, per garantire la conformità normativa, la sicurezza stradale e la corretta gestione dei turni di lavoro, per evitare sanzioni e penalizzazioni reputazionali.

Come cambiano le infrazioni su tempi di guida e tachigrafo

Il nuovo Allegato III introduce una dettagliata suddivisione delle infrazioni in gruppi tematici, ciascuno associato a un livello di gravità:

  • IPG – Infrazione più grave
  • IMG – Infrazione molto grave
  • IG – Infrazione grave
  • IM – Infrazione minore

Gravità infrazioni su tempi di guida

Regolamento (CE) n. 561/2006 sul tempo di guida e di riposo, classificate per gruppo, tipologia e livello di gravità:

A – Equipaggio

  • A1 (Art. 5, par. 1): Mancato rispetto dell’età minima dei conducenti – IPG (Infrazione Più Grave)

B – Periodi di guida

B1–B4: Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore:

  • B1: tra 9h e 10h – IM
  • B2: tra 10h e 11h, senza estensione – IG
  • B3: oltre 11h – IMG
  • B4: superamento del 50% o più del limite (es. 13h30) – IPG

B5–B7: Superamento del limite giornaliero di 10 ore (se concesso):

  • B5: 10h–11h – IM
  • B6: 11h–12h – IG
  • B7: oltre 12h – IMG
  • B8–B9: superamento del 50% o più del limite (es. 15h) – IPG

B10–B12: Superamento del periodo di guida settimanale:

  • B10: 56h–60h – IM
  • B11: 60h–65h – IG
  • B12: 65h–70h – IMG
  • B13: oltre 70h (superamento del 25% o più del limite) – IPG

B14–B16: Superamento del periodo massimo di guida in 2 settimane:

  • B14: 90h–100h – IG
  • B15: 100h–105h – IMG
  • B16: oltre 112h30 – IPG

C – Interruzioni

(Art. 7: guida continua oltre le 4h30 senza pausa)

  • C1: 4h30–5h – IM
  • C2: 5h–6h – IG
  • C3: oltre 6h – IMG

D – Periodi di riposo

Riposo giornaliero insufficiente (Art. 8, par. 2):

  • D1: 10h–11h – IM
  • D2: 8h30–10h (senza concessione) – IG
  • D3: meno di 8h30 – IMG

Riposo giornaliero ridotto insufficiente (se riduzione concessa):

  • D4: 8h–9h – IM
  • D5: 7h–8h – IG
  • D6: meno di 7h – IMG

Riposo giornaliero suddiviso insufficiente:

  • D7: 3h + (8h–9h) – IM
  • D8: 3h + (7h–8h) – IG
  • D9: 3h + meno di 7h – IMG

Multipresenza (Art. 8, par. 5):

  • D10: 8h–9h – IM
  • D11: 7h–8h – IG
  • D12: meno di 7h – IMG

Riposo settimanale ridotto insufficiente (Art. 8, par. 6):

  • D13: 22h–24h – IM
  • D14: 20h–22h – IG
  • D15: meno di 20h – IMG

Riposo settimanale non ridotto inferiore a 45h:

  • D16: 42h–45h – IM
  • D17: 36h–42h – IG
  • D18: meno di 36h – IMG

Superamento di sei periodi di 24h senza riposo settimanale (Art. 8, par. 6):

  • D19: meno di 3h – IPG
  • D20: 3h–12h – IMG
  • D21: oltre 12h – IPG

Mancato riposo compensativo dopo 2 riposi settimanali ridotti consecutivi (Art. 8, par. 6-ter):

  • D22 – IPG

Altre violazioni:

  • D23 (Art. 8, par. 8): Riposo settimanale regolare effettuato nel veicolo – IPG
  • D24: Spese per alloggio non a carico del datore – IG

E – Deroga 12 giorni (Art. 8, par. 6-bis)

Superamento di 12 periodi di 24h consecutivi dopo il riposo settimanale:

  • E1: meno di 3h – IM
  • E2: 3h–12h – IG
  • E3: oltre 12h – IMG

Riposo settimanale usufruito dopo i 12 giorni:

  • E4: 67h–69h – IG
  • E5: 65h–67h – IMG
  • E6: meno di 65h – IPG

Guida notturna (22:00–6:00) senza secondo conducente (Art. 8, par. 6-bis, lett. d):

  • E7: 3h–4h30 – IG
  • E8: oltre 4h30 – IMG

F – Organizzazione del lavoro

  • F1 (Art. 8, par. 8-bis): L’impresa non consente il rientro del conducente alla sede o al luogo di residenza – IPG
  • F2 (Art. 10, par. 1): Remunerazione legata a distanza/velocità/volume merci – IPG
  • F3 (Art. 10, par. 2): Mancata organizzazione delle attività o mancata istruzione dei conducenti – IPG

Gravità infrazioni tachigrafo

Gruppi di infrazioni al Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Tachigrafo)

G – Installazione del tachigrafo

  • Infrazione G1: Ai sensi dell’art. 3, paragrafi 1, 4 e 4-bis, e art. 22, costituisce infrazione più grave (IPG) la mancata installazione e il mancato utilizzo di un tachigrafo omologato.

H – Utilizzo del tachigrafo, della carta del conducente o del foglio di registrazione

  • H1: (Art. 23, par. 1) Utilizzo di un tachigrafo non ispezionato da un’officina autorizzata – IPG
  • H2: Il conducente possiede o usa più di una carta del conducente – IPG
  • H3: Guida con carta del conducente falsificata (equivalente a guida senza carta) – IPG
  • H4: Guida con carta del conducente intestata ad altra persona – IPG
  • H5: Guida con carta del conducente ottenuta con documenti falsi – IPG
  • H6: (Art. 32, par. 1) Tachigrafo non funzionante correttamente – IPG
  • H7–H8: (Art. 32, par. 1 e art. 33, par. 1) Uso improprio del tachigrafo (es. uso scorretto o mancanza di istruzioni) – IPG
  • H9: (Art. 32, par. 3) Presenza o uso di dispositivi fraudolenti che alterano i dati – IPG
  • H10: Falsificazione, occultamento o distruzione dei dati del tachigrafo o della carta – IPG
  • H11: (Art. 33, par. 2) L’impresa non conserva i dati registrati, scaricati e i fogli di registrazione – IPG
  • H12: Dati non disponibili per almeno un anno – IPG
  • H13: Uso scorretto della carta o dei fogli di registrazione – IPG
  • H14: (Art. 34, par. 1) Ritiro non autorizzato della carta o dei fogli, con perdita di dati – IPG
  • H15: Utilizzo oltre il periodo previsto della carta/foglio con perdita di dati – IPG
  • H16: (Art. 34, par. 2) Uso di carte/fogli sporchi o danneggiati con dati illeggibili – IPG
  • H17: (Art. 34, par. 3) Mancato inserimento manuale dei dati quando richiesto – IPG
  • H18: (Art. 34, par. 4) Inserimento della carta/foglio nella fessura errata (multipresenza) – IPG
  • H19: (Art. 34, par. 5) Uso scorretto del dispositivo di commutazione – IPG

I – Presentazione dei documenti

  • I1: (Art. 34, par. 5, lett. b), punto v) Mancato o scorretto uso del simbolo “traghetto/treno” – IG
  • I2: (Art. 34, par. 6) Mancato inserimento delle info sul foglio di registrazione – IG
  • I3: (Art. 34, par. 7) Mancanza simboli dei paesi attraversati nel giorno lavorativo – IG
  • I4: (Art. 34, par. 7) Mancanza simboli dei paesi di inizio/fine giornata lavorativa – IG
  • I5: (Art. 36) Rifiuto di sottoporsi al controllo – IPG
  • I6: (Art. 36) Incapacità di presentare registrazioni e tabulati:
    • Giorno in corso + 28 giorni precedenti (fino al 30/12/2024)
    • Giorno in corso + 56 giorni precedenti (dal 31/12/2024) – IPG
  • I7: (Art. 36) Mancata presentazione della carta del conducente, se posseduta – IPG

J – Funzionamento difettoso

  • J1: (Art. 37, par. 1 e art. 22, par. 1) Tachigrafo non riparato da installatore/officina autorizzati – IMG
  • J2: (Art. 37, par. 2) Il conducente non registra manualmente i tempi durante il guasto – IMG

Controlli rafforzati e rischio imprese di autotrasporto

Il D.Lgs. 77/2025 non si limita a ridefinire le infrazioni: introduce disposizioni correttive anche al D.Lgs. 144/2008, con un impatto diretto sul sistema nazionale di classificazione del rischio delle imprese di trasporto. Le aziende saranno valutate sulla base della frequenza e gravità delle violazioni, influenzando così:

  • Priorità nei controlli su strada
  • Affidabilità ai fini dell’accesso al mercato
  • Reputazione aziendale

Distacco transnazionale autisti autotrasporto: chiarimenti normativi

Il nuovo decreto chiarisce anche i criteri applicativi della Direttiva (UE) 2020/1057, specificando gli obblighi per le imprese in caso di distacco dei conducenti nei diversi Stati membri, con una particolare attenzione alla:

  • Trasparenza nella retribuzione
  • Rendicontazione dei tempi di lavoro
  • Equo trattamento rispetto ai lavoratori locali

Cosa cambia per le imprese di autotrasporto: obblighi e adempimenti

Le imprese devono da subito:

  1. Verificare l’adeguatezza dei tachigrafi digitali installati
  2. Aggiornare le procedure di formazione e istruzione dei conducenti
  3. Assicurarsi della corretta gestione dei dati tachigrafici
  4. Monitorare il rispetto dei tempi di guida e riposo
  5. Rivedere l’organizzazione per garantire il rientro del conducente

Continua a leggere: Tachigrafo, nuove esenzioni da uso e tempi di guida e riposo per l’autotrasporto

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