Tachigrafo, nuove disposizioni dalla Commissione Europea
Attraversamenti di frontiera, aggiornamento dei dispositivi e gestione dei dati
Il tachigrafo è oggetto di nuove disposizioni operative della Commissione Europea. Le misure rientrano nel Pacchetto Mobilità 1. Le regole riguardano più aspetti. Tra questi: attraversamenti di frontiera, aggiornamento dei dispositivi e gestione dei dati. Sono definite anche le modalità di utilizzo delle carte del conducente.
Registrazione degli attraversamenti di frontiera
L’obbligo di inserire il Paese nel tachigrafo è già in vigore.
Si applica:
- dal 20 agosto 2020 ai tachigrafi analogici
- dal 2 febbraio 2022 ai tachigrafi digitali, inclusa la prima versione intelligente
I riferimenti sono nell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 165/2014. L’obiettivo è rendere più efficaci i controlli su cabotaggio e distacco dei conducenti.
La misura è temporanea. Sarà superata con il tachigrafo intelligente versione 2. Questo registra automaticamente le frontiere.
Modalità operative e sicurezza stradale
L’inserimento nel tachigrafo deve avvenire dopo la frontiera. Non immediatamente. Serve la prima sosta utile. Deve essere il punto più vicino possibile. La sicurezza resta prioritaria. È un principio del regolamento (CE) n. 561/2006.
Non sono ammessi:
- fermate in corsia di emergenza
- soste in aree congestionate
Se non ci sono condizioni sicure, si prosegue. La registrazione può avvenire più avanti. Le autorità devono valutare caso per caso. Conta il traffico. Conta il contesto.
Le imprese hanno un obbligo. Devono formare i conducenti. Il riferimento è l’articolo 10, paragrafo 2.
Introduzione del tachigrafo intelligente e scadenze
Il tachigrafo intelligente versione 2 è il nuovo standard. Permette la registrazione automatica delle frontiere. Riduce gli interventi manuali.
Le scadenze sono progressive:
- 21 agosto 2023: nuovi veicoli
- 31 dicembre 2024: analogici e digitali non intelligenti
- 18 agosto 2025: intelligenti di prima versione
- 1° luglio 2026: veicoli leggeri tra 2,5 e 3,5 tonnellate
I riferimenti sono nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 165/2014.
Fase transitoria e combinazione di dispositivi
La fase transitoria è lunga. Va dal 2023 al 2028. In questo periodo convivono più sistemi. Diversi tachigrafi. Diverse carte.
Questo crea problemi tecnici. Soprattutto sui dati degli ultimi 56 giorni.
Entro agosto 2028:
- tutti i veicoli dovranno avere il tachigrafo versione 2
- tutti i conducenti dovranno avere carte versione 2
I controlli devono tenere conto dei limiti tecnici. Non tutto dipende dal conducente.
Obbligo di esibizione dei dati degli ultimi 56 giorni
Il controllo riguarda un periodo preciso. Il conducente deve mostrare:
- il giorno in corso
- i 56 giorni precedenti
Il riferimento è l’articolo 36 del regolamento (UE) n. 165/2014. La finalità è operativa. Verificare tempi di guida e riposo.
I dati possono essere mostrati in diversi modi:
- carta conducente
- stampe
- dati scaricati
- altri supporti
Le carte devono avere memoria adeguata. Lo prevede l’articolo 4.
Carte del conducente e capacità di memoria
Le carte versione 2 sono più complete. Consentono di mostrare i 56 giorni direttamente. Le carte precedenti funzionano, ma con limiti.
In alcuni casi:
- la memoria è inferiore
- i dati vengono sovrascritti
Questo accade raramente. Dipende da carte emesse tra 2020 e 2023. Dipende anche da attività molto frequenti. Non è responsabilità del conducente.
In questi casi si possono usare alternative:
- dati inviati dall’impresa
- stampe delle attività
Gli Stati membri possono richiedere la sostituzione. Il riferimento è l’articolo 26.
Attraversamenti di frontiera con versione 2
Con il tachigrafo versione 2 cambia tutto. La registrazione è automatica. Non serve inserimento manuale.
Questo vale sempre. Anche con carte meno recenti. I controlli avvengono direttamente sul dispositivo.
Conducenti extra UE e residenza abituale
La carta del conducente segue una regola precisa. Deve essere rilasciata nel Paese di residenza abituale.
Il riferimento è l’articolo 26. La definizione è coerente con l’accordo AETR.
Per i conducenti extra UE:
- va verificata la residenza
- può essere richiesta una nuova carta UE
L’obbligo resta.Devono poter mostrare i dati richiesti. Le carte AETR possono avere limiti tecnici.
Paesi autorizzati e utilizzo del sistema
Alcuni Paesi extra UE applicano regole equivalenti.
Tra questi:
- Regno Unito
- Norvegia
- Liechtenstein
- Islanda
- Svizzera
Bosnia-Erzegovina e Serbia possono emettere carte intelligenti. L’Ucraina può utilizzare il sistema. Questo avviene in base ad accordi con l’Unione Europea.
Ambito di applicazione e casi operativi
Le regole sul tachigrafo si applicano ai veicoli:
- immatricolati nell’UE
- utilizzati per trasporto di merci o passeggeri
- soggetti al regolamento (CE) n. 561/2006
Conta anche dove operano. Devono lavorare in Stati membri diversi da quello di immatricolazione.
Sono esclusi i veicoli solo AETR.
Esempi:
- solo AETR: nessun obbligo
- attività intra-UE: obbligo immediato
- transito senza trasporto internazionale: escluso
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