Tachigrafo: addio maxi multa per mancata revisione biennale
La circolare del Ministero dell’Interno stabilisce le nuove sanzioni
La mancata revisione biennale del tachigrafo non comporta più sanzioni pesanti per gli autisti di mezzi pesanti.
È questo il contenuto della circolare del Ministero dell’Interno n. 300/STRAD/1/0000036498.U del 29 novembre 2024, che chiarisce un aspetto finora controverso: chi circola con tachigrafo funzionante ma con revisione scaduta non rischia più migliaia di euro di multa, ma solo una sanzione amministrativa di 52 euro.
Scarica la circolare 300/STRAD/1/0000036498.U/2024 (formato PDF)
Tachigrafo: cosa diceva la normativa
Il tachigrafo digitale o analogico deve essere sottoposto a verifica tecnica biennale, secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 165/2014. Questa revisione periodica garantisce la precisione dei dati registrati e il corretto funzionamento del cronotachigrafo.
Molti controlli su strada agli autisti di mezzi pesanti portavano all’applicazione dell’articolo 179 del Codice della Strada, che prevede:
- multe fino a 3.464 euro;
- sospensione della patente di guida;
- decurtazione di 10 punti dalla CQC.
Queste sanzioni, pensate per tachigrafo alterato o manomesso, venivano estese anche ai casi in cui la sola revisione era scaduta. Una forzatura normativa che ha generato migliaia di verbali contestati.
Tachigrafo e sanzioni: interviene il Ministero
Il Ministero dell’Interno con la circolare n. 300/STRAD/1/0000036498.U/2024 ha stabilito che la mancata revisione biennale del cronotachigrafo non configura una violazione dell’art. 179 del Codice della Strada, se il dispositivo risulta regolarmente funzionante e sigillato.
Di conseguenza, non si applicano più le sanzioni gravi agli autisti di mezzi pesanti, ma solo la sanzione residuale prevista dall’articolo 19 della legge 727/1978, specificamente riferita a infrazioni formali relative all’uso del tachigrafo.
Tachigrafo non revisionato: qual è la multa effettiva?
Oggi, se un autista circola con tachigrafo regolarmente installato ma con revisione biennale scaduta rischia:
- una sanzione di 52 euro, secondo l’art. 19 L. 727/1978;
- nessuna sospensione della patente;
- nessuna decurtazione di punti dalla Carta di Qualificazione del Conducente.
Questa interpretazione più equilibrata rende giustizia agli operatori che si trovavano a fronteggiare multe sproporzionate per una semplice dimenticanza tecnica.
Cosa cambia per le aziende di autotrasporto
Per le imprese di autotrasporto, la nuova lettura normativa sul tachigrafo porta benefici concreti:
- Riduzione del contenzioso amministrativo;
- Maggiore coerenza tra infrazione e sanzione;
- Tutela degli autisti di mezzi pesanti da sanzioni eccessive;
- Risparmio economico sulle sanzioni improprie.
Revisione biennale del cronotachigrafo: obbligo confermato
Attenzione: la revisione del tachigrafo resta obbligatoria. L’obiettivo è garantire che il cronotachigrafo fornisca dati affidabili durante i controlli stradali.
Anche se la sanzione è stata ridotta, il mancato rispetto della scadenza può comunque causare:
- problemi durante i controlli della Polizia Stradale;
- difficoltà in caso di ispezioni aziendali;
- rischio di sanzioni aggravate se si riscontrano difetti tecnici del tachigrafo.
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