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Tachigrafo: chiarimenti del Ministero sull’attività svolta dall’autista nei 56 giorni precedenti
CAMION

Tachigrafo: chiarimenti del Ministero sull’attività svolta dall’autista nei 56 giorni precedenti

Nessun obbligo di sostituzione della carta del tachigrafo ma necessaria la stampa dei dati

Marta Bettini
3 Gennaio 2025

Il Ministero dell’Interno, con la circolare protocollo n. 38980 del 27 dicembre 2024, ha fornito chiarimenti riguardo il tachigrafo, l’obbligo di presentare le registrazioni delle attività svolte dal conducente nei 56 giorni precedenti, tipologie di carte tachigrafiche e registrazione dei dati.

La nuova normativa sul tachigrafo

Il Regolamento (UE) 2020/1054, che modifica il Regolamento (UE) n. 165/2014, stabilisce che i conducenti di veicoli dotati di tachigrafo devono essere in grado di presentare, su richiesta degli organi di controllo, le registrazioni delle attività svolte nel giorno in corso e nei 56 giorni precedenti. Il periodo di registrazione, che fino a oggi era di 28 giorni, si estende a partire dal 31 dicembre 2024, come previsto dall’articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) 2020/1054.

Tipologie di carte tachigrafiche e registrazione dei dati

Le carte tachigrafiche in uso sono suddivise in due categorie principali:

  • Carte tachigrafiche “gen2v1” (rilasciate fino al 20 luglio 2023): queste carte, di norma, consentono la registrazione di 56 giorni di attività. Tuttavia, l’inserimento manuale di parametri aggiuntivi, come la funzione “out of scope”, la funzione “traghetto” o il cambio di nazione alla frontiera, può comportare la saturazione della memoria del tachigrafo, con la conseguente sovrascrittura delle informazioni meno recenti. Le carte tachigrafiche gen2v1 recano impresso sul retro il codice “e3 1003”.
  • Carte tachigrafiche “gen2v2” (rilasciate dal 21 luglio 2023): queste carte, dotate di una maggiore capacità di memoria, possono registrare correttamente tutte le attività svolte nei 56 giorni precedenti. Le carte tachigrafiche gen2v2 recano impresso sul retro il codice “e3 1004”.

Gestione dei dati in caso di memoria satura del tachigrafo

Nel caso in cui la memoria del tachigrafo non sia sufficiente per registrare tutte le attività nei 56 giorni precedenti, non è necessario sostituire la carta. Tuttavia, per evitare la perdita dei dati, il conducente dovrà procedere alla stampa delle registrazioni al termine di ogni giornata lavorativa, prima che inizi un nuovo periodo di guida di 24 ore. Questo garantirà che le informazioni siano correttamente conservate, come previsto dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014. La conservazione delle prove tramite registrazioni e stampe manuali è un requisito normativo imprescindibile.

Obbligo di conformità dal 31 dicembre 2024

A partire dal 31 dicembre 2024, i conducenti e le aziende di trasporto dovranno essere in grado di presentare le registrazioni delle attività svolte nei 56 giorni precedenti. Tale obbligo riguarda sia i veicoli dotati di tachigrafo intelligente di seconda generazione che quelli con tachigrafo di generazione precedente, fermo restando l’obbligo di stampa dei dati qualora la memoria del tachigrafo non fosse sufficiente.

Il Ministero dell’Interno ha chiarito che, per i veicoli dotati di tachigrafo di generazione precedente, non è previsto l’obbligo di sostituire la carta tachigrafica se non è in grado di registrare tutte le informazioni necessarie. In questi casi, sarà obbligatorio che i conducenti procedano con la stampa delle registrazioni per evitare la perdita dei dati, in conformità con le disposizioni normative.

Le Prefetture e i Corpi di Polizia Locale sono invitati a diffondere queste informazioni tra gli operatori del settore del trasporto. La diffusione serve per garantire il rispetto delle normative e il corretto utilizzo del tachigrafo.

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