Tachigrafo, chi non è obbligato alla sostituzione entro il 18 agosto 2025
I dettagli nella Circolare del Ministero dell’Interno
Dal 18 agosto 2025 entra in vigore l’obbligo di sostituire il tachigrafo intelligente di prima generazione con il modello di seconda generazione (G2V2) su tutti i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate impiegati in viaggi oltre confine.
Una scadenza importante per l’autotrasporto internazionale.
Tuttavia, alcune categorie del settore autotrasporto possono continuare a utilizzare il tachigrafo esistente senza incorrere in sanzioni. A stabilirlo è la Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/STRAD/1/0000011456.U/2025 del 14 aprile 2025.
Normativa europea sul tachigrafo
Secondo il Regolamento UE 1054/2020 e i regolamenti attuativi (UE) 2021/1228 e (UE) 2023/980, il tachigrafo intelligente G2V2 è obbligatorio per tutti i veicoli di nuova immatricolazione dal 21 agosto 2023.
Per i mezzi già in circolazione, l’obbligo di adeguamento (retrofit) è entrato in vigore il 28 febbraio 2025 per chi effettua trasporto internazionale con modello analogico o digitale standard.
La scadenza del 18 agosto 2025 riguarda invece specificamente i veicoli dotati di tachigrafo intelligente di prima generazione (V1), utilizzati in operazioni transfrontaliere.
Quando il tachigrafo può deve essere cambiato
La circolare ministeriale chiarisce due casi in cui non è obbligatoria la sostituzione del tachigrafo entro il 18 agosto 2025.
Trasporto nazionale
Un camion che svolge solo attività di trasporto sul territorio italiano può continuare a utilizzare il tachigrafo attualmente installato, anche se non conforme agli standard G2V2.
In questo contesto, la normativa europea non impone l’adeguamento, poiché l’obbligo riguarda esclusivamente i trasporti internazionali.
Tratta nazionale di un trasporto internazionale
È consentito utilizzare un tachigrafo non aggiornato anche quando si effettua solo la parte italiana di un trasporto internazionale.
In questo caso, il proseguimento oltreconfine deve avvenire tramite un altro camion già dotato di tachigrafo G2V2.
Il primo vettore diventa sub-committente del trasporto, assumendo il compito di consegnare il carico a un secondo vettore in possesso di licenza comunitaria e veicolo conforme.
Approfondimento: Consentito l’uso del vecchio tachigrafo nella tratta nazionale di un trasporto merci internazionale
Lettera di vettura CMR: prova documentale
La validità di questa esenzione è subordinata alla corretta compilazione della lettera di vettura internazionale (CMR). Il punto 17 del documento deve indicare chiaramente:
- Il nome del vettore incaricato della tratta internazionale;
- La targa del veicolo conforme utilizzato per l’estero;
- L’identificazione del primo vettore come sub-committente.
Come evidenziato nella circolare, l’analisi di questi dati da parte della polizia stradale permette di verificare la regolarità dell’intero trasporto. In assenza di documentazione completa e coerente, l’esenzione decade, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento UE 1054/2020.
Approfondimento: Autotrasporto: software eCMR gratuito per documenti di trasporto e lettera di vettura digitale
Le date da ricordare per il tachigrafo
- 21 agosto 2023: obbligo del G2V2 sui veicoli di nuova immatricolazione.
- 28 febbraio 2025: retrofit obbligatorio per veicoli con tachigrafo non conforme impiegati in trasporti internazionali.
- 18 agosto 2025: obbligo di sostituzione per i veicoli con tachigrafo V1 in uso internazionale.
- 1° luglio 2026: estensione dell’obbligo a veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate impiegati oltreconfine.
Il testo completo della Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/STRAD/1/0000011456.U/2025 del 14 aprile 2025.
