Rimborso accise gasolio, domanda entro il 2 novembre: importi e nuove regole
Importi, veicoli ammessi, invio telematico EDI e codice tributo
Si apre il 1° ottobre la finestra per chiedere il rimborso delle accise sul gasolio e sull’HVO consumati dalle imprese di autotrasporto nel terzo trimestre 2026.
La scadenza è fissata al 2 novembre e, quest’anno, la procedura cambia in modo sostanziale per chi intende utilizzare il credito in compensazione.
Rimborso accise gasolio 2026: domanda entro il 2 novembre
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato il software aggiornato per predisporre la dichiarazione relativa ai consumi effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2026.
Per il credito da utilizzare in compensazione, dal 1° ottobre la dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso il Servizio Telematico Doganale E.D.I. Chi non è ancora abilitato dovrà quindi richiedere l’accesso al servizio.
Per chi richiede invece il rimborso in denaro, restano disponibili anche la presentazione tramite PEC e, in via residuale, quella cartacea.
Cambia anche il silenzio-assenso: il termine scende da 60 a 30 giorni. Dimezzando i tempi previsti per la sua formazione.
La compensazione avviene tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 6740.
Quanto spetta di rimborso su gasolio e HVO
L’importo del rimborso accise varia in base alla tipologia di carburante utilizzato e al periodo di consumo, tenendo conto della differenza tra l’aliquota applicata al prodotto e quella dedicata al trasporto, pari a 403,22 euro per mille litri.
Per il gasolio e gli HVO che non soddisfano le condizioni previste dall’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 43/2025, il rimborso è pari a:
- dal 1° luglio al 3 luglio, 219,68 euro per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa, con aliquota normale pari a 622,90 euro per mille litri. Va compilato il Quadro A-1;
- dal 4 luglio al 27 luglio, 269,68 euro per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa, con aliquota normale pari a 672,90 euro per mille litri. Va compilato il Quadro A-2;
- dal 28 luglio al 17 settembre, 129,68 euro per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa, con aliquota normale pari a 532,90 euro per mille litri. Va compilato il Quadro A-3;
- dal 18 settembre al 25 settembre, 169,68 euro per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa, con aliquota normale pari a 572,90 euro per mille litri. Va compilato il Quadro A-4;
- dal 26 settembre al 30 settembre, 219,68 euro per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa, con aliquota normale pari a 622,90 euro per mille litri. Va compilato il Quadro A-5.
Per i soli HVO che soddisfano le condizioni previste dall’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 43/2025, gli importi sono invece:
- dal 1° luglio al 29 luglio, 214,18 euro per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa, con aliquota ridotta pari a 617,40 euro per mille litri. Va utilizzato il Quadro A-6;
- dal 30 luglio al 24 agosto, 129,68 euro per mille litri, con aliquota ridotta pari a 532,90 euro per mille litri. Va utilizzato il Quadro A-7;
- dal 25 agosto al 26 agosto, 214,18 euro per mille litri, con aliquota ridotta pari a 617,40 euro per mille litri. Va utilizzato il Quadro A-8;
- dal 27 agosto al 5 settembre, 129,68 euro per mille litri, con aliquota ridotta pari a 532,90 euro per mille litri. Va utilizzato il Quadro A-9;
- dal 6 settembre al 10 settembre, 214,18 euro per mille litri, con aliquota ridotta pari a 617,40 euro per mille litri. Va utilizzato il Quadro A-10;
- dall’11 settembre al 17 settembre, 129,68 euro per mille litri, con aliquota ridotta pari a 532,90 euro per mille litri. Va utilizzato il Quadro A-11;
- dal 18 settembre al 25 settembre, 169,68 euro per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa pari a 572,90 euro per mille litri. Va utilizzato il Quadro A-12;
- dal 26 settembre al 30 settembre, 214,18 euro per mille litri, con aliquota ridotta pari a 617,40 euro per mille litri. Va utilizzato il Quadro A-13.
C’è poi il caso degli HVO per i quali non si hanno informazioni da parte del fornitore sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa. In particolare:
- Dal 1° al 27 luglio, 214,18 euro per mille litri, con un’aliquota di 617,40 euro per mille litri: Quadro A-6;
- dal 28 luglio al 17 settembre, 129,68 euro per mille litri, con un’aliquota di 532,90 euro per mille litri: Quadro A-3;
- dal 18 al 25 settembre, 169,68 euro per mille litri, con un’aliquota di 572,90 euro per mille litri: Quadro A-4;
- dal 26 al 30 settembre, 214,18 euro per mille litri, con un’aliquota di 617,40 euro per mille litri: Quadro A-13.
Sono previste inoltre due fattispecie residuali per i rifornimenti presso distributori privati. Per il Quadro A-14, relativo al gasolio e agli HVO che non soddisfano le condizioni previste dal D.Lgs. 43/2025 e riconducibili a carburante pervenuto all’impianto dal 1° aprile al 22 maggio 2026, il rimborso è pari a 69,68 euro per mille litri, a fronte di un’aliquota di accisa pari a 472,90 euro per mille litri.
Lo stesso rimborso di 69,68 euro per mille litri è previsto per il Quadro A-15, relativo agli HVO che soddisfano le condizioni previste dalla normativa e riconducibili a carburante pervenuto al distributore privato dall’8 aprile al 10 maggio 2026, sempre con aliquota di accisa pari a 472,90 euro per mille litri.
Quali veicoli possono ottenere il rimborso accise
L’agevolazione riguarda, per il trasporto merci, i veicoli con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Restano esclusi i mezzi Euro 4 o inferiori: in pratica, il beneficio spetta ai veicoli Euro 5 e successivi.
Fatture, targhe e consumi: cosa controllare prima della domanda
Attenzione anche alla documentazione. Gli acquisti devono risultare da fattura e, per i rifornimenti presso impianti stradali, la fattura elettronica deve riportare la targa del veicolo. Inoltre, il rimborso è riconosciuto entro il limite di un litro di gasolio per ogni chilometro percorso.
Per le imprese di autotrasporto, verificare fatture, targhe, date dei rifornimenti e tipologia di carburante diventa quindi fondamentale per compilare correttamente la dichiarazione entro il 2 novembre 2026 ed evitare errori nel calcolo del rimborso spettante.
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