Produttori di rimorchi contro le nuove regole sulle emissioni, il tribunale UE respinge il ricorso
Ecco le motivazioni del ricorso e della decisione Ue
Otto aziende produttrici di rimorchi, hanno presentato al Tribunale UE un ricorso di annullamento (GU C/2024/6658) contro il Regolamento (UE) 2024/1610 del 14 maggio 2024.
Il regolamento Regolamento (UE) 2024/1610 modifica il Regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare le norme sulle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti, integra obblighi di comunicazione, modifica il Regolamento (UE) 2018/858 e abroga il Regolamento (UE) 2018/956
La novità per i produttori di rimorchi è l’estensione degli obiettivi di riduzione delle emissioni e delle sanzioni ai rimorchi e semirimorchi delle categorie O3 e O4, cioè a veicoli che non emettono CO₂ direttamente.
Ricorso dei produttori di rimorchi all’UE: i motivi giuridici
Le ricorrenti, tutte produttrici di rimorchi per veicoli pesanti, hanno articolato sei motivi principali che costituiscono il fulcro del ricorso
Libertà d’impresa (art. 16 Carta UE)
I rimorchi non emettono CO₂, ma le disposizioni impugnate impongono obiettivi “massicci” e spesso irrealistici, riguardanti caratteristiche (ad es. aerodinamica o peso) fuori dal controllo diretto dei produttori.
Le sanzioni pecuniarie per eventuali inadempienze sarebbero tali da minacciare la stessa sopravvivenza delle imprese.
Diritto di proprietà (art. 17 Carta UE)
Le pesanti indennità previste costituirebbero un’ingerenza non necessaria e sproporzionata, priva di giustificazione in rapporto agli obiettivi del legislatore.
Principio di uguaglianza (art. 20 Carta UE)
Alcuni rimorchi resterebbero esclusi dagli obblighi (ad esempio per immatricolazioni nazionali o extra UE), mentre quelli delle ricorrenti vi rientrerebbero.
I costruttori di rimorchi verrebbero equiparati ai produttori di veicoli a motore, unici responsabili delle emissioni di CO₂, con conseguente disparità di trattamento.
Politica ambientale UE (art. 191 TFUE)
Le norme ignorerebbero il principio “chi inquina paga”, estendendo obiettivi e sanzioni a soggetti che non inquinano direttamente.
Tutela dell’ambiente (art. 37 Carta UE)
Per le stesse ragioni del quarto motivo, il provvedimento non garantirebbe una tutela coerente.
Obbligo di motivazione (art. 296, secondo comma, TFUE)
Il legislatore non avrebbe spiegato perché, a differenza del passato, gli obiettivi di riduzione delle emissioni debbano ora comprendere anche i rimorchi, né perché siano previste indennità di importo tale da compromettere la sopravvivenza delle imprese.
La decisione del Tribunale UE
Con l’ordinanza C/2025/4466, il Tribunale ha:
- respinto il ricorso come irricevibile, senza entrare nel merito delle sei censure;
- ritenuto superfluo pronunciarsi sulla domanda di intervento della Commissione europea;
- disposto che le altre ricorrenti sopportino le proprie spese e quelle del Parlamento e del Consiglio, eccetto quelle legate alla domanda di intervento;
- stabilito che tutte le parti (ricorrenti, Parlamento, Consiglio e Commissione) sopportino le proprie spese in relazione all’intervento.
Il Tribunale ha applicato l’articolo 263 TFUE, secondo cui un ricorso diretto di annullamento è ammissibile solo se il ricorrente è destinatario dell’atto o è direttamente e individualmente interessato.
Nel caso di specie:
- il Regolamento 2024/1610 è un atto legislativo di portata generale;
- le ricorrenti non sono individualmente e direttamente interessate (“no individual concern”), poiché l’applicazione delle norme dipende da criteri generali e oggettivi (categoria di veicolo, massa, numero di immatricolazioni) e non da caratteristiche uniche delle aziende;
- il maggiore onere economico non è sufficiente a configurare una condizione giuridica particolare.
Cosa significa per i produttori di rimorchi
La pronuncia nella Causa T-456/24:
- conferma la piena efficacia del Regolamento (UE) 2024/1610, compresa l’estensione ai rimorchi e semirimorchi;
- ribadisce i limiti del ricorso diretto contro atti legislativi UE, chiarendo che le imprese non possono contestare regolamenti generali se non dimostrano un interesse individuale specifico;
- impone ai costruttori di rimorchi di adeguarsi alle nuove regole sulle emissioni, con conseguenti investimenti in progettazione e processi produttivi.
L’azione dei produttori di rimorchi mirava a bloccare l’estensione degli obiettivi di riduzione delle emissioni a veicoli che non producono CO₂, ma il Tribunale ha stabilito che un simile ricorso non è ammissibile perché rivolto contro un atto legislativo generale e privo di un interesse individuale giuridicamente rilevante.
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