Inversione contabile IVA trasporti e logistica: istituito il codice per il versamento
Come cambia l’inversione contabile per i servizi di logistica e trasporto merci
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 53/E del 7 ottobre 2025, ha introdotto un’importante novità per l’inversione contabile IVA per le imprese che operano nel settore della logistica, del trasporto e della movimentazione merci.
Istituito il codice identificativo “66”, denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”, da utilizzare nel modello F24 per il corretto versamento dell’IVA dovuta nei casi di inversione contabile (reverse charge).
IVA reverse charge Legge 30 dicembre 2024, n. 207
La risoluzione si inserisce nel quadro della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, art. 1, comma 59, che ha introdotto un regime opzionale per il versamento dell’IVA nei rapporti tra committenti, appaltatori e subappaltatori del settore logistico.
Tale norma consente alle parti di optare per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte del committente, in nome e per conto del prestatore dei servizi, il quale resta solidalmente responsabile del corretto versamento dell’imposta.
In pratica, il sistema prevede che l’IVA sulle prestazioni di servizi di logistica e movimentazione merci sia versata direttamente dal committente mediante il modello F24, garantendo così maggiore trasparenza e tracciabilità dei flussi fiscali.
Inversione contabile IVA trasporti e logistica: nuovo codice “66”
Già con la Risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025, l’Agenzia aveva istituito il codice tributo “6045”, destinato al versamento dell’IVA dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore, in base all’opzione prevista dalla citata Legge 207/2024.
Con la nuova Risoluzione n. 53/E, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto il codice identificativo “66”, che serve a identificare nel modello F24 il soggetto solidalmente responsabile dell’imposta, ossia il prestatore o subappaltatore coinvolto nel rapporto contrattuale.
Inversione contabile IVA: come compilare correttamente il modello F24
In base alle indicazioni della Risoluzione 53/E:
- nella sezione “Contribuente” vanno riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente o dell’appaltatore;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” va inserito il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile (cioè del prestatore o subappaltatore);
- nel campo “Codice identificativo” va indicato il nuovo codice “66”.
Restano ferme le istruzioni già fornite con la risoluzione precedente per quanto riguarda la compilazione generale del modello F24 e l’utilizzo del codice tributo 6045.
Implicazioni pratiche per imprese di trasporti e operatori della logistica
Il nuovo codice “66” rappresenta un passo avanti verso la digitalizzazione e la semplificazione dei processi fiscali nel settore della logistica. Le imprese coinvolte in appalti o subappalti di trasporto e movimentazione merci potranno ora:
- gestire con maggiore chiarezza la responsabilità solidale IVA;
- evitare errori di compilazione nel modello F24;
- garantire una corretta imputazione dell’imposta tra committente e prestatore.
Questa risoluzione fornisce indicazioni operative chiare, fondamentali per l’applicazione coerente del regime opzionale di versamento dell’IVA.
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