Il tachigrafo non è un autovelox, multa annullata a un autotrasportatore
Ecco le motivazioni della sentenza a favore dell’autotrasportatore
Il tachigrafo è un autovelox. Non può essere utilizzato come per sanzionare l’eccesso di velocità.
Lo afferma dal Giudice di Pace di Brindisi con una sentenza del 15 giugno 2026. Ha accolto il ricorso di un autotrasportatore. Ha annullanto un verbale della Polizia Stradale per presunta violazione dell’articolo 142, commi 8 e 11, del Codice della Strada.
La multa era basata sui dati registrati dal tachigrafo digitale installato sul mezzo pesante.
Tachigrafo e limiti di velocità
La causa, iscritta al n. 4323/2025 del Registro Generale, vedeva contrapposti un autotrasportatore e la Prefettura di Brindisi.
Tutto nasce da una sanzione contestata dalla Polizia Stradale per il presunto superamento dei limiti di velocità. Al centro della vicenda vi era l’utilizzo dei dati registrati dal tachigrafo per accertare l’infrazione.
Secondo la tesi accolta dal Giudice di Pace, lo strumento non può essere utilizzato come un sistema automatico di rilevazione della velocità per contestare generici superamenti dei limiti previsti dal Codice della Strada.
Prevale il diritto comunitario
Il punto centrale della decisione riguarda il Regolamento UE n. 165/2014, che disciplina il funzionamento del tachigrafo.
La normativa europea individua nel tachigrafo uno strumento destinato al controllo dei tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali. Garanticse la sicurezza stradale e la tutela dei lavoratori del settore dell’autotrasporto.
Per il giudice esiste un contrasto tra queste finalità e l’utilizzo del tachigrafo come una sorta di autovelox per contestare l’eccesso di velocità.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e il principio della prevalenza del diritto comunitario, il Giudice di Pace ha ritenuto illegittimo il verbale.
Ricordiamo che la Corte di Cassazione Sez. II Civile, ord. n. 19147/2026 ha deciso che l’art. 142 del Codice della Strada è pienamente compatibile con il diritto UE. Idati del cronotachigrafo possono essere utilizzati per accertare il superamento dei limiti di velocità dei mezzi pesanti.
Multa annullata
Nel dispositivo della sentenza il Giudice di Pace di Brindisi, avv. Cosimo Merico, ha accolto il ricorso e annullato il verbale di accertamento n. PTR1745001359.
La multa era stata contestata dalla Polizia Stradale di Brindisi il 18 settembre 2025. L’annullamento riguarda la presunta violazione dell’articolo 142, commi 8 e 11, del Codice della Strada. La sentenza dispone inoltre la compensazione delle spese di causa.
Il tachigrafo e il settore dell’autotrasporto
La decisione è destinata ad alimentare il dibattito tra imprese di trasporto, conducenti professionali e operatori del settore. Al centro della questione c’è il corretto utilizzo del tachigrafo e dei dati registrati dal dispositivo.
La sentenza richiama l’attenzione sul rapporto tra normativa nazionale e disciplina europea, affrontando un tema che riguarda da vicino il mondo dell’autotrasporto.
Leggi anche: Tachigrafo: se l’autista non lo usa scatta il licenziamento per giusta causa
