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Decreto Infrastrutture, autotrasporto, 100 euro per ogni ora di ritardo carico e scarico merce
CAMION

Decreto Infrastrutture, autotrasporto, 100 euro per ogni ora di ritardo carico e scarico merce

L’indennizzo è dovuto anche per superamento orario tempi contrattuali

Marta Bettini
13 Maggio 2025

Il Decreto Infrastrutture autotrasporto introduce in bozza l’obbligo di corrispondere un indennizzo di 100 euro per ogni ora di attesa che superi i 90 minuti durante le operazioni di carico o scarico della merce dai camion.

L’indennizzo per le imprese di autotrasporto e per gli autotrasportatori è previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 del Decreto Infrastrutture autotrasporto.

Attribuisce nuove responsabilità ai committenti e ai caricatori. Rappresenta un importante avanzamento normativo nella tutela dell’efficienza operativa e del tempo di imprese di autotrasporto e autisti di mezzi pesanti.

Indennizzo automatico 100 euro/ora ritardo carico e scarico merce

La norma in bozza nel Decreto Infrastrutture autotrasporto, ribadisce che il periodo massimo di attesa gratuita per carico e scarico merce per camion e imprese di autotrasporto (franchigia) è fissato in 90 minuti per ciascuna operazione, da calcolarsi dal momento dell’arrivo del camion presso il luogo di carico o scarico.

Trascorso questo termine, l’impresa di autotrasporto o l’autotrasportatore ha diritto a ricevere un indennizzo di 100 euro per ogni ora di attesa che superi i 90 minuti che ha valore di compensazione per la perdita di produttività subita.

Il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera sono tenuti a fornire all’impresa di autotrasporto o all’autotrasportatore indicazioni dettagliate circa luogo, orario e modalità di accesso.

In mancanza, il Decreto Infrastrutture autotrasporto stabilisce che il vettore può dimostrare l’orario di arrivo mediante dati del sistema satellitare di geolocalizzazione installato sul veicolo o dati registrati dal tachigrafo intelligente di seconda generazione.

Chi deve pagare l’indennizzo per ritardo carico e scarico merce

La bozza del Decreto Infrastrutture autotrasporto stabilisce che la responsabilità di indennizzo per ritardo carico e scarico merce grava in solido sul committente e sul caricatore, con facoltà di rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile del ritardo.

L’indennizzo per ritardo carico e scarico merce è dovuto per ogni ora o frazione di ora oltre la franchigia, a meno che il ritardo non sia imputabile al vettore.

L’importo dei 100 euro è soggetto a rivalutazione automatica annuale in base all’Indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, esclusi i tabacchi), a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione.

La richiesta di indennizzo può essere esercitata entro i termini di prescrizione di cui all’art. 2951 del codice civile. Tramite procedura di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

Indennizzo autotrasporto per ritardo carico e scarico merce

Un elemento particolarmente innovativo contenuto nella bozza del Decreto Infrastrutture autotrasporto è che l’indennizzo è dovuto anche qualora vengano superati i tempi di esecuzione delle operazioni di carico o scarico previsti dal contratto di trasporto, indipendentemente dal superamento della franchigia.

La prova di tale superamento può essere fornita tramite la documentazione di accompagnamento della merce oppure qualsiasi altro documento sottoscritto da vettore, committente o caricatore.

Ciò conferisce forza vincolante al contratto di trasporto. Rafforza il principio secondo cui il tempo del vettore deve essere tutelato anche nei rapporti bilaterali formalizzati.

Presenza del conducente e sicurezza del carico

La bozza del Decreto Infrastrutture autotrasporto afferma, inoltre, il diritto del conducente del camion a presenziare alle operazioni di carico. Riconosce tuttavia che lo scarico può avvenire anche in sua assenza.

La presenza del conducente del camion è fondamentale per verificare la regolarità della sistemazione della merce sul veicolo. Gli articoli 164 e 167 del Codice della Strada disciplinano l’ancoraggio del carico e le relative responsabilità.

La norma risponde a una duplice esigenza: tutela della sicurezza stradale. Previene il rischio di carichi mal sistemati e tutela giuridica dell’autotrasportatore, che deve poter controllare ciò di cui è responsabile in fase di trasporto.

Impatto sul settore dell’autotrasporto

L’introduzione per l’autotrasporto di un aumento dell’indennizzo per i ritardi nel carico e scarico del camion rappresenta una svolta normativa di grande rilievo. Il legislatore quantifica economicamente il valore del tempo perso in attesa da parte dei vettori. Impone obblighi precisi lungo l’intera filiera logistica.

Questa misura potrà ridurre i tempi morti scarsamente o non remunerati. Promuovere una maggiore efficienza organizzativa nei luoghi di carico e scarico, limitare il contenzioso, grazie a criteri oggettivi di dimostrazione del ritardo.

Continua a leggere: Decreto Infrastrutture, autotrasporto, le novità nella bozza

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