Credito d’imposta sul caro gasolio, come fare domanda
Le informazioni su importi, come fare il calcolo e come fare domanda in attesa del Decreto Direttoriale
Per il credito d’imposta è stato pubblicato il 21 luglio 2026 in Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale 23 maggio 2026 del’ MIT.
Il provvedimento definisce il quadro delle agevolazioni relative al credito d’imposta istituito dal Governo per sostenere le imprese di autotrasporto a fronte dei rincari del carburante causati dalla crisi in Medio Oriente.
I punti principali della misura:
Credito d’imposta: importo massimo concedibile
Il credito d’imposta è riconosciuto fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio per trazione.
- Calcolo dell’aumento: Il costo extra viene determinato confrontando il prezzo dei litri acquistati nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2026 con il prezzo medio rilevato dal MASE nel mese di febbraio 2026.
- Utilizzo: Il credito ottenuto potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il Modello F24, entro e non oltre il 31 dicembre 2026.
Modalità di presentazione della domanda (in arrivo Decreto Direttoriale):
- Domanda dal 1° al 15 settembre 2026 tramite (SPID/ CIE) in piattaforma Sogei gestista dall’Agenzia delle Dogane;
- Ammesse le imprese di trasporto merci e persone (escluso il conto proprio);
- Veicoli ammessi: euro 5 ed euro 6 (merci ≥ 7,5 T e autobus M2/M3);
- Rimborsabili anche i rifornimenti effettuati all’ estero e il carburante HVO.
Come si calcola il rimborso del credito d’imposta
Uno “il prezzo di riferimento”
- il prezzo da utilizzare è quello medio nazionale relativo al mese di febbraio 2026, calcolato sulla base delle rilevazioni dell’Osservatorio Prezzi Carburanti del MASE;
Due – “Il differenziale mensile”
- differenziale positivo del mese = Prezzo medio pagato nel mese – Prezzo medio di febbraio 2026;
Tre – “Il calcolo del rimborso”
- Rimborso spettante (mese) = Differenziale del mese × Litri consumati nel mese × 70%
Step Quattro– “Somma dei quattro mesi”.
Il credito d’imposta così calcolato, non concorre alla formazione del reddito d’impresa ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
Si resta in attesa della Pubblicazione del Decreto Direttoriale.
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