Codice della strada, test antidroga: punibile l’assunzione di stupefacenti, ma non in automatico
E’ punibile solo se incide realmente sulla capacità di guidare
Con la sentenza n.10 del 2026, la Corte costituzionale entra nel merito della guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti e l’uso dei test antidroga ai fini sanzionatori.
La sentenza non cancella la norma. Cambia però i confini applicativi, escludendo ogni forma di punibilità automatica.
Il quadro normativo: l’art. 187 del Codice della strada
Il caso riguarda l’art.187 Codice della strada modificato nel 2024. Chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito secondo il Codice della Strada. Prescinde dall’accertamento di un vero e proprio stato di alterazione psico-fisica.
Proprio questa impostazione ha sollevato dubbi di compatibilità con i principi costituzionali di ragionevolezza, offensività e personalità della responsabilità penale.
La decisione della Consulta: norma valida, ma lettura costituzionalmente orientata
La Corte non ha dichiarato incostituzionale l’art. 187 CDS. La norma non può essere applicata in modo meccanico sulla sola base dell’esito positivo di un test antidroga.
Secondo i giudici costituzionali, la punibilità è legittima solo se l’assunzione di stupefacenti è temporalmente e causalmente collegata alla guida, in modo tale da:
rendere ragionevole presumere un effetto ancora attivo della sostanza;
incidere concretamente sulle capacità di guida;
determinare un pericolo reale per la sicurezza della circolazione stradale.
Test antidroga: prova necessaria, ma non sufficiente
Il punto centrale della sentenza è chiaro: la positività al test antidroga, da sola, non basta.
I test (salivari o ematici) possono rilevare tracce di sostanze anche molto tempo dopo l’assunzione, quando gli effetti psico-fisici sono ormai cessati. Punire automaticamente queste situazioni significherebbe colpire una condotta non offensiva, in contrasto con la Costituzione.
Per questo motivo, l’accertamento deve essere completo e contestualizzato, tenendo conto di:
modalità e tempi dell’assunzione;
prossimità temporale rispetto alla guida;
eventuali segni sintomatici di alterazione;
incidenza concreta sulla sicurezza stradale.
Cosa cambia nella pratica
Dopo la sentenza n. 10/2026:
non ogni guida “dopo l’assunzione” è automaticamente punibile;
le forze dell’ordine e i giudici devono verificare se l’assunzione sia ancora rilevante al momento della guida;
la sanzione trova fondamento non nella mera positività, ma nel pericolo effettivo creato sulla strada.
In sostanza, la Corte riafferma un principio cardine: il diritto penale non può punire stati o tracce biologiche, ma solo condotte realmente pericolose.
La punibilità resta
La Consulta non smantella la disciplina sulla guida sotto l’effetto di droghe, ma ne impedisce una deriva automatica e sproporzionata. La punibilità resta, ma solo quando l’assunzione di stupefacenti incide davvero sulla capacità di guidare. Un equilibrio che tutela la sicurezza stradale senza sacrificare i principi costituzionali di ragionevolezza e offensività.
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