Codice della Strada: la patente ritirata non può essere inviata in formato digitale alla Prefettura
Il Ministero dell’Interno chiarisce con una circolare la gestione della patente ritirata
La patente ritirata non può essere inviata in formato digitale alla Prefettura. Il Ministero dell’Interno lo chiarisce con una circolare: la patente deve essere trasmessa materialmente alla Prefettura. Nessuna validità per l’invio digitale.
La patente ritirata va inviata solo in formato cartaceo
Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 29 maggio 2025, ha chiarito che la patente ritirata non può essere trasmessa alla Prefettura in formato digitale. Anche se l’ipotesi era stata valutata da diversi uffici di polizia, non esiste alcuna base normativa che consenta di gestire digitalmente la trasmissione della patente ritirata.
Il software SANA, già utilizzato per i ricorsi amministrativi legati al Codice della Strada, non può quindi essere impiegato per l’invio digitale del documento alla Prefettura. Il documento deve essere fisicamente spedito o consegnato all’autorità prefettizia.
Cosa dice il Codice della Strada sulla patente ritirata
Gli articoli 216, 218, 219 e 223 del Codice della Strada sono molto chiari: la patente ritirata deve essere trasmessa materialmente alla Prefettura del luogo in cui è stata commessa la violazione. Non è ammessa alcuna forma di trasmissione digitale, nemmeno tramite scansione o firma elettronica.
Il Ministero ha anche escluso la possibilità di adottare un’interpretazione evolutiva della norma. Secondo la circolare, la legge attuale impone la gestione analogica della patente, anche a fronte della crescente digitalizzazione dei documenti.
Perché non si possono digitalizzare le patenti
La motivazione principale, spiega il Ministero, è che il dato letterale della legge è troppo preciso per essere superato senza un intervento legislativo. Anche se mantenere la patente ritirata presso gli organi accertatori e inviare solo una copia digitale sembrerebbe una soluzione più efficiente, la normativa non lo consente.
“La moltiplicazione dei passaggi materiali non innalza la qualità dell’azione amministrativa, ma resta obbligatoria in assenza di modifiche di legge”, si legge nella circolare.
Effetti pratici: cosa cambia per le patenti ritirate
Per il cittadino che ha la patente ritirata, questo chiarimento significa una sola cosa: il documento viene spedito fisicamente alla Prefettura, e solo dopo l’adozione del provvedimento prefettizio (sospensione o revoca) potrà essere restituito.
Anche le forze dell’ordine, quindi, non possono trattenere il documento ritirato presso il comando o inviarne una copia digitale. La gestione della patente rimane integralmente analogica.
In attesa di un possibile intervento normativo, la patente ritirata non può viaggiare in formato digitale. Fino ad allora, ogni patente deve essere inviata fisicamente alla Prefettura, secondo le regole attuali del Codice della Strada.
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