Cassa integrazione caldo eccessivo per autotrasporto e logistica
Agevolazioni per le imprese che sospendono o riducono l’attività a causa delle ondate di calore
La cassa integrazione per caldo eccessivo imteressa anche per le imprese di autotrasporto e logistica, soprattutto quando le alte temperature impongono la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.
Il riferimento nazionale è il Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 146 del 26 giugno 2026, recante “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”. La misura è contenuta nell’articolo 6, dedicato alle tutele in contesti di emergenza climatica.
Cassa integrazione: cosa prevede il Decreto
L’articolo 6, comma 1, riguarda le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 in presenza di eccezionali situazioni climatiche, comprese le straordinarie ondate di calore.
Per eventi oggettivamente non evitabili, il decreto consente l’accesso agli ammortizzatori sociali con regole agevolate. È previsto anche l’esonero dal contributo addizionale per le imprese che presentano domanda di cassa integrazione, entro il limite di spesa di 4,9 milioni di euro per il 2026.
Il monitoraggio degli oneri è affidato all’INPS, che non potrà accogliere le domande eccedenti il limite di spesa previsto.
Ordinanze regionali per autotrasporto e logistica
Oltre alla norma nazionale, diverse Regioni hanno adottato ordinanze per limitare il lavoro nelle ore più calde, in genere nella fascia 12.30-16.00, nei giorni in cui la piattaforma Worklimate segnala un livello di rischio alto.
Tra le Regioni che hanno incluso anche attività legate alla logistica figurano Emilia-Romagna, con riferimento ai piazzali destinati al deposito merci e alle consegne con biciclette o biciclette a pedalata assistita;
Lazio, che comprende la logistica di piazzale e le consegne urbane per conto terzi;
Piemonte, che include logistica e rider; Puglia, con attenzione anche agli ambienti privi di adeguata ventilazione o raffrescamento; e Sicilia, che ha esteso le limitazioni anche alla logistica e alle consegne urbane con velocipedi o veicoli a due ruote.
Per le imprese è quindi importante verificare non solo la disciplina nazionale sulla cassa integrazione, ma anche le ordinanze applicabili nel territorio in cui si svolge l’attività.
Autisti professionisti: le tutele previste dal CCNL
Per gli autisti professionisti, oltre alla possibilità di ricorrere alla cassa integrazione nei casi previsti dal decreto, restano importanti anche le misure di prevenzione previste dalla contrattazione collettiva.
L’articolo 46 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione richiama le indicazioni operative per la tutela dei lavoratori esposti ad alte temperature. In presenza di caldo intenso, le aziende sono chiamate a organizzare l’attività in modo da ridurre il rischio per gli autisti e per il personale impegnato nelle operazioni connesse al trasporto.
Tra le misure utili rientrano:
- controllo costante delle condizioni climatiche;
- riduzione dell’esposizione diretta al sole;
- utilizzo di mezzi dotati di cabine climatizzate;
- programmazione delle attività nelle ore meno calde della giornata;
- disponibilità di aree idonee per le pause;
- presenza di acqua e dispositivi per proteggersi dal caldo.
Particolare attenzione va riservata anche alle attività svolte nei piazzali, nelle aree di carico e scarico e nei punti di sosta, dove possono essere necessari ripari, zone ombreggiate, pause adeguate, acqua a disposizione e dispositivi per proteggersi dal sole.
Cosa devono verificare le imprese
Le aziende dell’autotrasporto e della logistica devono valutare se la sospensione o riduzione dell’attività sia collegata a condizioni climatiche eccezionali e oggettivamente non evitabili.
È inoltre opportuno documentare le ragioni organizzative e di sicurezza che rendono necessario il ricorso alla cassa integrazione, verificare le ordinanze regionali in vigore e coordinare la misura con la gestione dei turni, delle pause e delle attività più esposte al caldo.
Per le imprese del trasporto merci e della logistica, la gestione del caldo eccessivo richiede quindi un approccio integrato: ammortizzatori sociali, prevenzione aziendale, rispetto delle ordinanze territoriali e applicazione delle tutele previste dal CCNL.
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