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Autotrasporto in subappalto: ecco quando non è possibile
CAMION

Autotrasporto in subappalto: ecco quando non è possibile

Ecco quando il subappalto qualificatorio non basta nelle gare

Marta Bettini
19 Maggio 2026

Avvalimento e subappalto non possono essere considerati strumenti automaticamente equivalenti nelle gare pubbliche, soprattutto quando la lex specialis richiede specifici requisiti abilitativi per l’esecuzione della prestazione.

È questo il principio affermato dal TAR Lombardia – Milano con la sentenza n. 1538/2026, una pronuncia che interviene su uno dei temi più delicati del nuovo Codice Appalti e che fornisce indicazioni operative importanti sia per gli operatori economici sia per le stazioni appaltanti.

Secondo il Collegio, la scelta tra avvalimento e subappalto non dipende dalla semplice organizzazione dell’impresa partecipante. Ma dalla natura del requisito richiesto dal bando. Quando il requisito consiste in un titolo abilitativo indispensabile per svolgere l’attività, il ricorso all’avvalimento previsto dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023 diventa necessario.

Il caso deciso dal TAR Milano

Al centro della vicenda c’era una gara pubblica relativa a un servizio di trasloco. La legge di gara richiedeva anche l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

Quel requisito serviva per poter svolgere la prestazione principale prevista dall’appalto.

Una delle imprese partecipanti non possedeva questa iscrizione. Per partecipare alla gara aveva quindi indicato il ricorso al subappalto qualificatorio, senza attivare un contratto di avvalimento con un’impresa ausiliaria.

La stazione appaltante ha però disposto l’esclusione dalla procedura ritenendo che il requisito avesse natura abilitativa e che il semplice ricorso al subappalto non fosse sufficiente.

Secondo l’amministrazione, l’unico strumento utilizzabile era l’avvalimento abilitante disciplinato dall’art. 104, comma 3, del Codice Appalti.

L’operatore economico ha impugnato il provvedimento sostenendo che il subappalto necessario dovesse essere considerato idoneo a garantire l’esecuzione del servizio richiesto dal bando.

Il TAR Milano ha respinto il ricorso confermando la legittimità dell’esclusione.

Avvalimento e subappalto nel nuovo Codice Appalti

La sentenza evidenzia come i due istituti operino su piani differenti e abbiano finalità diverse all’interno delle procedure di gara.

Come funziona l’avvalimento

L’avvalimento consente a un operatore economico di utilizzare i requisiti posseduti da un’altra impresa per partecipare alla gara.

L’art. 104 del D.Lgs. 36/2023 disciplina questa possibilità prevedendo la messa a disposizione di:

  • requisiti tecnici;
  • capacità professionali;
  • risorse organizzative;
  • titoli abilitativi.

Quando il requisito riguarda autorizzazioni o iscrizioni obbligatorie per svolgere l’attività, si parla di avvalimento abilitante.

Il ruolo del subappalto qualificatorio

Il subappalto qualificatorio viene utilizzato quando l’impresa non possiede direttamente alcuni requisiti richiesti dal bando.

Per questo motivo, determinate attività previste dall’appalto vengono affidate a un altro operatore economico in possesso della qualificazione necessaria.

Di norma, riguarda attività per le quali l’impresa partecipante non possiede direttamente la qualificazione richiesta dal bando. In questi casi, l’esecuzione di quella parte del servizio viene affidata a un operatore economico che dispone dei requisiti necessari.

La situazione cambia, però, se il requisito richiesto dal bando ha natura abilitativa. È il caso, ad esempio, di iscrizioni ad albi, autorizzazioni o licenze senza le quali l’attività non può essere svolta.

Secondo il TAR Milano, in queste ipotesi il subappalto non è sufficiente. La mancanza riguarda infatti un titolo necessario per operare legittimamente sul mercato e non soltanto la capacità tecnica di eseguire la prestazione.

Quando il subappalto non può sostituire l’avvalimento

Il punto centrale della sentenza riguarda la natura del requisito richiesto dalla lex specialis.

Se il requisito consiste in:

  • autorizzazioni amministrative;
  • iscrizioni obbligatorie;
  • licenze;
  • titoli professionali abilitanti;

l’operatore economico deve necessariamente ricorrere all’avvalimento ex art. 104, comma 3.

Nel caso esaminato dal TAR, l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori rappresentava un presupposto indispensabile per svolgere legalmente il servizio di trasloco.

Per questo motivo il semplice ricorso al subappalto qualificatorio è stato ritenuto insufficiente.

Avvalimento e subappalto nel rapporto tra art. 104 e art. 119

La pronuncia chiarisce anche il coordinamento tra le norme che disciplinano i due istituti.

L’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 vieta l’affidamento integrale delle prestazioni oggetto dell’appalto. Tuttavia il TAR Milano ha precisato che, nei casi di avvalimento abilitante, l’esecuzione diretta da parte dell’impresa ausiliaria non costituisce un subappalto integrale vietato.

Si tratta invece di una conseguenza prevista direttamente dall’art. 104 del Codice Appalti quando il requisito prestato ha natura abilitativa.

L’esecuzione diretta dell’impresa ausiliaria

Uno degli aspetti più rilevanti della decisione riguarda proprio il ruolo dell’impresa ausiliaria.

Secondo il TAR:

  • l’obbligo di esecuzione diretta non riguarda ogni forma di avvalimento;
  • opera soltanto nei casi in cui il requisito prestato sia abilitativo;
  • l’impresa ausiliata non può eseguire autonomamente la prestazione se priva del titolo richiesto.

Questo principio assume particolare rilievo nei settori in cui sono necessarie autorizzazioni specifiche per operare.

Perché il soccorso istruttorio non era applicabile

L’impresa esclusa aveva chiesto la possibilità di regolarizzare la propria posizione tramite soccorso istruttorio.

Il TAR ha però escluso tale possibilità evidenziando che:

  • non si trattava di una semplice irregolarità documentale;
  • mancava il corretto strumento giuridico richiesto dal bando;
  • il subappalto non poteva essere trasformato successivamente in avvalimento.

La carenza è stata quindi considerata sostanziale e non sanabile.

Le conseguenze operative per imprese e stazioni appaltanti

La sentenza del TAR Lombardia offre indicazioni operative molto importanti.

Cosa devono verificare gli operatori economici

Le imprese che partecipano alle gare pubbliche dovranno prestare maggiore attenzione:

  • alla natura dei requisiti richiesti;
  • alla presenza di titoli autorizzativi obbligatori;
  • alla corretta scelta tra avvalimento e subappalto.

Una valutazione errata potrebbe infatti comportare l’esclusione dalla procedura.

Gli effetti per le amministrazioni

Anche le stazioni appaltanti saranno chiamate a verificare con particolare attenzione:

  • la coerenza tra requisito richiesto e strumento dichiarato;
  • la corretta qualificazione dei requisiti;
  • la compatibilità tra modalità esecutive e disciplina del Codice Appalti.

La sentenza TAR Lombardia Milano n. 1538/2026 rappresenta un importante chiarimento interpretativo sul rapporto tra avvalimento e subappalto nel nuovo Codice Appalti.

Secondo il TAR, i due istituti non possono essere utilizzati in modo indistinto e la loro applicazione dipende dalla natura del requisito richiesto dalla lex specialis.

Quando il requisito è abilitativo, il ricorso all’avvalimento ex art. 104 del D.Lgs. 36/2023 diventa una condizione necessaria per partecipare alla gara e il semplice subappalto qualificatorio non è sufficiente a colmare la carenza del titolo richiesto.

Leggi anche: Rating di Legalità: vantaggi su credito, bandi e appalti

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  • logistica
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