Tachigrafo, la manomissione è reato penale per l’autista, sentenza della Cassazione
L’autista che manomette il dispositivo può essere condannato a quattro mesi di reclusione
Manomettere il tachigrafo è reato penale. Con la sentenza n. 16471 del 2 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale per il settore dell’autotrasporto. La manomissione del tachigrafo è punibile penalmente ai sensi dell’art. 437 del Codice Penale.
Non si tratta quindi di una semplice infrazione amministrativa, ma di una violazione che mette a rischio la sicurezza sul lavoro e che comporta sanzioni molto più gravi per l’autista.
Manomettere il tachigrafo è reato penale: la posizione della Cassazione
La Corte Suprema ha rigettato il ricorso presentato da un autotrasportatore condannato per aver manomesso il tachigrafo del proprio mezzo mediante un magnete. L’obiettivo era alterare la registrazione dei dati relativi ai tempi di guida, alle velocità e alle distanze percorse. La Cassazione ha confermato la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di L’Aquila: quattro mesi di reclusione con i benefici di legge.
Il reato contestato è quello previsto dall’articolo 437 del Codice Penale, che punisce chi rimuove, omette o danneggia cautele contro infortuni sul lavoro. Secondo la Corte, il tachigrafo rientra a pieno titolo tra queste cautele.
Differenze tra illecito penale e illecito amministrativo
La difesa dell’autista aveva tentato di far ricadere il caso nell’ambito dell’art. 179 del Codice della Strada, che prevede una sanzione amministrativa per la circolazione con tachigrafo manomesso. Tuttavia, i giudici hanno respinto questa tesi, sottolineando che le due norme tutelano beni giuridici distinti:
- Art. 179 CdS: tutela la sicurezza della circolazione stradale.
- Art. 437 c.p.: tutela la sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro.
Secondo la Cassazione, non vi è quindi alcuna sovrapposizione né un rapporto di specialità tra le due norme. Chi danneggia il tachigrafo risponde penalmente, se è autore della manomissione, e non può invocare la sola sanzione amministrativa.
Il dolo dell’autista e l’autore materiale
Un aspetto centrale della sentenza riguarda l’elemento soggettivo del reato. L’articolo 437 del Codice Penale prevede una responsabilità a titolo di dolo, ossia l’intenzionalità dell’azione. Questo lo differenzia nettamente dall’art. 179 CdS, che punisce anche la condotta colposa.
Inoltre, la Corte ha chiarito che il reato è configurabile anche prima della messa in circolazione del mezzo, ed è perseguibile anche se commesso dal conducente e non solo dal datore di lavoro. Il legislatore, infatti, utilizza il termine “chiunque”, a conferma della generalità della fattispecie.
Manomettere il tachigrafo: le conseguenze legali
La pronuncia della Cassazione ha un valore decisivo per l’intero comparto dell’autotrasporto. Da oggi, più che mai, è chiaro che:
- danneggiare il tachigrafo è reato penale, non solo illecito amministrativo;
- l’autista che manomette il dispositivo può essere condannato anche alla reclusione;
- le responsabilità non ricadono solo sul datore di lavoro, ma anche sul conducente stesso, se autore della manomissione.
Questa linea interpretativa è coerente con precedenti giurisprudenziali del 2016, 2020 e 2023, e rappresenta l’orientamento ormai prevalente della giurisprudenza penale.
Tachigrafo: misura di sicurezza sul lavoro
Il tachigrafo non è solo uno strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo, ma è anche una misura essenziale per prevenire gli infortuni sul lavoro. Alterarne il funzionamento significa esporre il conducente (e gli altri utenti della strada) a seri rischi per la salute e la sicurezza.
Per questo motivo, la sua manomissione volontaria rientra nel campo di applicazione dell’art. 437 c.p., che punisce la rimozione o danneggiamento doloso delle misure di prevenzione.
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