Autotrasporto: corsi di formazione per idoneità professionale
Importanti novità sui corsi per la formazione preliminare per la dimostrazione del requisito di idoneità professionale per le imprese di trasporto merci con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate. Come spiega una nota dell’Anita Il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha emanato un decreto dirigenziale che ha stabilito la disciplina per lo svolgimento dei corsi di formazione preliminare, il cui attestato di frequenza costituisce condizione sufficiente per la dimostrazione del requisito di idoneità professionale per l’esercizio del trasporto di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate. Tutto questo in attesa dei provvedimenti generali relativi ai corsi di formazione periodica per i gestori dei trasporti. La dimostrazione del requisito – spiega l’Anita – riguarda le imprese iscritte all’Albo con veicoli superiori a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate con domanda di iscrizione successiva al 4 dicembre 2011 ed entro il 4 aprile 2012. Riguarda anche le imprese già in attività al 4 dicembre scorso, che hanno optato per l’esercizio con già citati veicoli e le imprese che chiedono una nuova iscrizione all’Albo per l’esercizio sempre con la citata tipologia di mezzi. Il corso di formazione preliminare – che ha la durata di 74 ore e verte sulle materie previste dalle norme del Regolamento 1071/2009 – deve svolgersi in un periodo non superiore a 4 mesi con un massimo di 6 ore giornaliere e di 4 ore consecutive, per un numero massimo di 25 partecipanti. I corsi possono essere svolti da Enti che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti: siano già autorizzati, abbiano un’anzianità di attività di 5 anni alla data del 6 aprile 2012 ed abbiano svolto almeno 15 corsi di formazione per l’accesso; siano di diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti nel Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori, ovvero di loro articolazioni territoriali, siano in grado di documentare l’attività formativa nel settore dell’autotrasporto e siano accreditate dall’associazione cui fanno riferimento.La Direzione generale del Ministero detterà le disposizioni applicative del decreto in oggetto, con apposite circolari. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dall’ente organizzatore – sul modello allegato al decreto – una volta che la Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità avrà verificato la regolarità amministrativa del corso stesso. Per ottenere l’attestato di frequenza i corsisti dovranno assicurare la frequenza pari almeno al 90% delle lezioni di ciascuna materia, ed in caso di assenza – che non deve essere superiore a 14 ore – dovranno recuperare almeno 7 ore entro 30 giorni dalla conclusione del corso. Al superamento dell’esame verrà rilasciato l’attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore per conto terzi. (P.C.)
