Autotrasporto: 100 euro per ogni ora di ritardo carico e scarico merci dopo 90 minuti, ok alla Camera
Tachigrafo e geolocalizzazione per la verifica di luogo e orario di arrivo e attesa
La Camera dei Deputati ha approvato l’emendamento al Decreto Infrastrutture che introduce un nuovo quadro regolatorio per i tempi di carico e scarico delle merci nel settore dell’autotrasporto.
Il provvedimento stabilisce che, una volta superato il limite di 90 minuti previsto come tempo massimo di attesa non retribuita per ciascuna operazione di carico e scarico merci, l’autotrasportatore o l’impresa di autotrasporto, ha diritto ad un indennizzo di 100 euro per ogni ora di ritardo.
Si tratta di una misura che rafforza la tutela degli operatori dell’autotrasporto soggetti ai ritardi nelle operazioni di logistica.
Tempi attesa carico e scarico merci: franchigia ridotta da 120 a 90 minuti
Con l’approvazione dell’emendamento, il tempo di franchigia, ovvero l’orario massimo di attesa non retribuita che l’autotrasportatore o l’impresa di autotrasporto devono accettare per le operazioni di carico e scarico, viene ridotto da 120 a 90 minuti.
Nel computo di questi 90 minuti rientrano ora anche i tempi di attesa causati da ritardi imputabili al committente, rafforzando la responsabilità di quest’ultimo nella corretta gestione delle attività di logistica e favorendo un maggiore equilibrio contrattuale a vantaggio delle imprese di autotrasporto.
Autotrasporto: 100 euro di indennizzo per ogni ora di attesa carico scarico merci
Superata la soglia dei 90 minuti, l’autotrasportatore o l’impresa di autotrasporto ha diritto a un indennizzo economico pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di attesa.
Tale indennizzo è dovuto anche nei casi di superamento dei tempi contrattuali previsti per le operazioni di carico e scarico.
La misura risponde a una richiesta del settore autotrasporto, ovvero, garantire il riconoscimento economico del tempo lavorativo improduttivo sostenuto nei piazzali, nelle banchine o nei magazzini, spesso senza possibilità di contestazione effettiva.
Tachigrafo e geolocalizzazione: nuove modalità di verifica dei tempi nell’autotrasporto
L’emendamento modifica, per il conteggio delle ore di carico e scarico merci, le modalità di attestazione dell’orario di dell’arrivo del camion. Non è più necessaria la comunicazione scritta dell’orario e del luogo di arrivo dell’autotrasportatore o dell’impresa di autotrasporto.
Ai fini della verifica si potrà fare riferimento ai dati forniti dal sistema di geolocalizzazione del veicolo oppure alle risultanze del tachigrafo intelligente installato a bordo.
La norma, fortemente orientata alla semplificazione, introduce strumenti di rilevazione oggettivi e certificabili, coerenti con le esigenze di modernizzazione del settore dell’autotrasporto.
Efficienza e tutela la filiera dell’autotrasporto
L’emendamento approvato alla Camera rappresenta un risultato concreto frutto del dialogo tra le organizzazioni dell’autotrasporto e il Parlamento.
Raggiunto quindi l’obiettivo di rendere più trasparente la gestione dei tempi della logistica e tutelare economicamente le imprese di autotrasporto, in particolare quelle prive di strumenti contrattuali forti.
Il testo è stato approvato in sede di conversione del Decreto Infrastrutture e ora prosegue l’iter al Senato.
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