Attesa carico e scarico camion 100 euro ora, MIT: chiarimenti nella circolare
In dettaglio i chiarimenti sull’indennizzo contenuti nella circolare del MIT
Il MIT chiarisce con una circolare l’indennizzo per l’attesa carico e scarico: 100 euro per ogni ora oltre i 90 minuti di franchigia.
Con la nota n. 0013485 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce in modo definitivo l’applicazione dell’articolo 6-bis del D.Lgs. 286/2005. La disposizione è stata modificata dal Decreto Legge 73/2025 e riguarda i tempi di attesa carico e scarico delle merci.
La circolare del MIT reca la firma del Capo Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione Stefano Fabrizio Riazzola.
Il MIT precisa che il testo dà attuazione alle norme introdotte dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105, di conversione del cosiddetto DL Infrastrutture.
Circolare MIT su indennizzo attesa carico e scarico camion
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti spiega che il chiarimento nasce dalle numerose segnalazioni ricevute dalla committenza e dagli autotrasportatori. Tali segnalazioni hanno evidenziato alcune criticità interpretative sulla disciplina dell’attesa carico e scarico.
Le note giunte al MIT riportano letture differenti della norma da parte dei vari operatori della filiera. Gli operatori hanno interessi differenti e questo ha reso necessario un orientamento applicativo uniforme. La circolare serve quindi a introdurre un regime univoco per garantire la continuità del servizio di autotrasporto.
Il MIT ricorda che la disposizione non richiede interventi regolamentari o interpretativi delle strutture tecniche del Ministero. Tuttavia la circolare ritiene opportuno un intervento chiarificatore per fornire indirizzi applicativi chiari ed evitare difficoltà operative o contenzioso.
Indennizzo per l’attesa carico e scarico: franchigia e importi
La circolare del MIT ricorda che il periodo di franchigia per l’attesa, sia per il carico sia per lo scarico, è fissato in 90 minuti. Superato questo limite, al vettore spetta un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo.
L’indennizzo di 100 euro è dovuto anche senza ulteriori periodi di franchigia. Si applica quando vengono superati i tempi indicati nel contratto per l’esecuzione materiale delle operazioni di carico.
Lo stesso criterio vale per il superamento dei tempi previsti per lo scarico della merce. In questi casi l’importo è dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo. Il ritardo è connesso all’attesa carico e scarico oltre i tempi pattuiti.
Dal quadro del MIT emerge che nella franchigia non rientrano i tempi necessari per le operazioni di carico e di scarico.
Non sono previsti periodi di franchigia specifici per l’indennizzo connesso al superamento dei tempi di carico e scarico fissati nel contratto.
La circolare del MIT precisa che l’indennizzo resta dovuto in misura intera, pari a 100 euro, anche quando il superamento della franchigia è inferiore all’ora.
La stessa regola vale quando l’eccedenza riguarda i tempi di carico o di scarico indicati contrattualmente. Resta fermo che l’indennizzo non è dovuto quando il ritardo nell’attesa carico e scarico è imputabile al vettore.
Attesa carico e scarico e contratto di trasporto
Il MIT richiama l’attenzione sul contratto di trasporto, che assume un ruolo centrale nella gestione dell’attesa carico e scarico.
È fondamentale che il contratto individui il luogo di svolgimento delle operazioni di carico o di scarico. Il testo raccomanda di indicare le modalità di accesso dei veicoli e l’orario in cui devono essere svolte le operazioni.
La circolare ricorda che, nel definire il contenuto del contratto, le parti devono rispettare i limiti fissati dall’articolo 1322 del Codice civile. Occorre inoltre attenersi ai vincoli previsti dal D.Lgs. 286/2005, che disciplinano l’esercizio dei diritti delle parti coinvolte.
Il MIT evidenzia che nella disciplina previgente era possibile una deroga pattizia. Questa facoltà di deroga non è richiamata nella recente modifica normativa sull’attesa carico e scarico.
Responsabilità nella filiera del carico e scarico
La circolare segnala che le operazioni di carico e scarico coinvolgono numerosi attori della filiera logistica. Tra questi figurano il vettore stradale, lo spedizioniere, l’agente marittimo e il terminalista. Tali operazioni possono svolgersi in terminali con caratteristiche diverse, come porti, interporti e piattaforme logistiche.
La legge stabilisce che committente e caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore l’indennizzo previsto per l’attesa carico e scarico. Rimane salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell’effettivo responsabile.
Considerata l’ampia varietà di contratti di trasporto, in forma scritta o non scritta, il MIT formula raccomandazioni specifiche. Raccomanda di definire in via preventiva il luogo di carico o di scarico. Il Ministero suggerisce anche di indicare con precisione le modalità di accesso dei veicoli, l’orario e i tempi di esecuzione delle operazioni.
La circolare invita a descrivere le modalità di attestazione delle pattuizioni tra le parti per documentare correttamente l’attesa carico e scarico. Il testo chiede inoltre di indicare con chiarezza gli effettivi responsabili del carico o dello scarico. È opportuno esplicitare che cosa debba intendersi per cause di forza maggiore.
Tali cautele sono suggerite anche in considerazione del richiamo alle responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce.
Il rinvio riguarda i casi di violazione di disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 286/2005.
Continua a leggere: Autotrasporto, anche per autisti dipendenti 100 euro ora per attesa carico scarico
