Accesso alla professione: nuovi chiarimenti dal Ministero
Il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha fornito nuovi chiarimenti in materia di accesso alla professione di autotrasportore. In relazione alla dimostrazione dei requisiti dell’accesso alla professione che doveva essere soddisfatta entro il 4 giugno 2012, il Ministero dei trasporti ha ribadito – come spiega una circolare Anita – la competenza delle autorità provinciali e degli uffici della motorizzazione nell’attivazione delle procedure di cancellazione dall’Albo e dal Ren (Registro alletronico nazionale), dopo aver attivato le procedure di preavviso alle imprese inadempienti, nel rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa. Nel caso in cui le imprese abbiano nel frattempo provveduto a regolarizzarsi o abbiano presentato documentazione – anche se incompleta – le stesse Autorità dovranno valutare se l’attivazione della procedura di cancellazione risponda a criteri di economicità, efficacia, efficienza e non appesantimento del procedimento amministrativo, con gravame nei confronti dell’utenza Qui il Ministero dei trasporti dà chiare indicazioni circa l’inutilità di attivare la procedura di cancellazione di imprese che si siano nel frattempo regolarizzate o abbiano dato chiara prova di volersi regolarizzare. Riguardo al rilascio di attestato di idoneità professionale in dispensa dall’esame per il gestore dei trasporti arriva poi il nulla osta al rilascio di attestati per dispensa, per soggetti che avendo i requisiti presentino l’istanza dopo la data del 4 giugno scorso. Il termine del 4 giugno 2012 per la presentazione della domanda di dispensa dall’esame era infatti funzionale alla dimostrazione del requisito di idoneità professionale per i soggetti che dovevano ricoprire la carica di gestore del trasporto in imprese tenute alla dimostrazione dei requisiti dell’accesso alla professione, come stabilito dalle norme comunitarie. Il requisito soggettivo in capo al soggetto che abbia maturato l’esperienza decennale non viene certamente meno per il fatto che la domanda per la dispensa venga presentata anche successivamente a tale termine – che non deve essere considerato pertanto come perentorio ma ordinatorio – in quanto i requisiti utili all’ottenimento dell’attestato non sono suscettibili di modifiche o integrazioni, essendo riferiti ad un periodo anteriore al 3 giugno 2012. (P.C.)
