Autotrasporto: anche l’Austria introduce il salario minimo
L’Austria ha recentemente inasprito la legislazione anti-dumping e reso applicabile le norme sul salario minimo in caso di lavoratori distaccati e di trasporti effettuati in regime di cabotaggio stradale. Ciò a seguito dell’entrata in delle direttive dei lavoratori distaccati e della legge cosiddetta “Salario – e la lotta contro il dumping sociale diritto”, in tedesco “Lohn – und Sozialdumpingbekämpfungsgesetz”.
Le imprese di autotrasporto che svolgono operazioni di cabotaggio sul territorio austriaco sono tenute a corrispondere ai propri conducenti le tariffe retributive minime previste dalla legge, nel rispetto della legislazione europea sul distacco dei lavoratori (Direttiva 96/71/CE), che ammette tale possibilità. I livelli minimi retributivi, suddivisi per sette categorie di autisti e per anzianità di servizio, sono consultabili nel documento allegato.
Tutte le operazioni di cabotaggio stradale, ai sensi della suddetta normativa, devono essere precedute dall’invio telematico di un form di notifica elettronico (ZKO3), per ciascun autista e almeno 7 giorni prima del viaggio. Il form è disponibile in varie lingue al seguente link.
Inoltre, a bordo dei veicoli impegnati in operazioni di cabotaggio in Austria devono essere presenti i seguenti documenti:
• Modello A1, scaricabile in lingua italiana, ma che deve essere presente a bordo del veicolo in lingua tedesca.
• Copia del form di notifica elettronico ZKO3, ottenibile in formato .pdf a seguito della compilazione telematica al link di cui sopra.
• Copia del contratto di lavoro oppure l’attestato di servizio unitamente alla busta paga, al tracciato retributivo, alla documentazione relativa alle ore di lavoro effettuate e alla documentazione relativa all’inquadramento.
Tutti i documenti sono richiesti in lingua tedesca.
Le norme sul salario minimo sono applicabili, secondo le disposizioni comunitarie, sia al distacco sia al cabotaggio; per l’applicabilità delle stesse ai trasporti internazionali con origine o destino in Austria, si attende, invece, di conoscere l’esito della procedura d’infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti della Germania.
Infine, in caso di violazione della norma, sono previste sanzioni pecuniarie da 500 e 5.000 euro ed in caso di recidiva, da 1.000 a 10.000 euro.
Gloria De Rugeriis